Il verbale di conciliazione con cui il lavoratore rinuncia all’indennità di preavviso non è opponibile all’INPS e l’Istituto può pretendere la contribuzione dovuta per il periodo di preavviso anche se le somme non sono state effettivamente erogate (cfr. Cass, sez. Lav., 29 marzo 2023, n. 8913).
Il fatto
Una società sottoscriveva con alcuni lavoratori dei verbali di conciliazione in sede sindacale, nei quali si prevedeva, a fronte della corresponsione di un importo a titolo di incentivo all’esodo, la risoluzione consensuale ed immediata del rapporto di lavoro, con rinuncia dei lavoratori al preavviso e al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Ciò nonostante, l’INPS notificava alla società datrice di lavoro un verbale di accertamento, con il quale intimava il pagamento dei contributi omessi e dovuti in relazione alle suddette indennità sostitutive del preavviso, seppur non erogate.
Avverso tale provvedimento, la società datrice presentava ricorso e le sue ragioni, dopo essere state inizialmente disattese dal Tribunale in primo grado, trovavano accoglimento in sede di gravame. La Corte d’appello dopo aver evidenziato che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso costituisce ad ogni effetto un diritto disponibile dei lavoratori concludeva che laddove, come nel caso di specie, risultava accertata la sua mancata erogazione, nessun obbligo contributivo poteva dirsi sorto a carico del datore di lavoro.
L’INPS ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione del principio del minimale contributivo e l’inopponibilità nei suoi confronti dell’intervenuta transazione.
L’INPS può richiedere i contributi dovuti per l’indennità sostitutiva del preavviso anche se i lavoratori hanno rinunciato alla sua corresponsione.
La Suprema Corte accoglie le difese dell’INPS e fonda il suo ragionamento su due considerazioni:
1. il principio del minimo contributivo;
2. l’autonomia e non inferenza del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro.
I Giudici di legittimità ricordano la definizione del principio del minimale contributivo, contenuta nell’art.12 del d.l. 338/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni come stabilito dalla legge. La norma, spiega la Corte, fa dunque riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella
effettivamente corrisposta dal datore.
Ne consegue – secondo la Corte di Cassazione – che sono irrilevanti gli eventuali inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino l’omesso pagamento o il pagamento della retribuzione in misura inferiore a quanto dovuto per legge, così come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza di determinate voci della retribuzione dovuta.
Applicando tali principi al caso di specie, secondo gli Ermellini, pertanto, la rinuncia al preavviso e al conseguente pagamento dell’indennità sostitutiva produce i suoi effetti solamente nel rapporto di lavoro, ma non nel distinto rapporto previdenziale, essendo la transazione, e quindi tale rinuncia, inopponibile all’INPS.
L’Istituto, infatti, non fonda la propria richiesta sul contenuto dell’accordo transattivo cui esso è estraneo, quanto piuttosto sulla legge, e specificatamente sul disposto dell’art. 2118 c.c. che impone in caso di cessazione del rapporto e di mancato rispetto del preavviso l’obbligo di corrispondere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non osservato.
La sentenza viene quindi cassata con rinvio, affinché la Corte d’appello verifichi se, data la volontà di recedere comunicata dalla società, sarebbe per legge spettata l’indennità sostitutiva di preavviso ai lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata.
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Ulteriori precedenti sul punto
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte richiama alcuni precedenti in materia con cui era già stato chiarito che:
- non risultano opponibili all’Istituto previdenziale accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione da cui deriva una conseguente omessa retribuzione, stante il vincolo rappresentato dal minimale contributivo (cfr. Cass.15120/19, Cass.13650/19).
- il principio di inopponibilità all’INPS degli accordi transattivi conclusi tra datore di lavoro e lavoratore comporta che l’Istituto ha la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero comunque dovute per legge in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, anche ove non concretamente erogate (cfr. Cass.41021/21, Cass.17495/09).
- la regola del minimale contributivo si applica al rapporto previdenziale e non può essere disattesa per effetto di eventuali accordi transattivi fra datore e lavoratore, perché detti accordi operano sotto diverso profilo e riguardano, unicamente, il distinto rapporto di lavoro (cfr. Cass.8662/19).
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