Il nostro assistito è un lavoratore operante nel settore dello spettacolo che aveva prestato servizio in forza di un contratto intermittente a tempo indeterminato senza vincolo di disponibilità, maturando di anno in anno un numero di giornate lavorative superiore al minimo previsto ai fini pensionistici per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (pari, attualmente, a 90 giornate lavorative). Su tale presupposto aveva formulato domanda di pensionamento anticipata, che tuttavia era stata respinta dall’INPS.
Secondo l’Istituto, infatti, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, dovevano ritenersi applicabili, anche per il lavoratore intermittente senza vincolo di disponibilità, i requisiti fissati dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 182/1997 per i lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato (pari a 312 giornate lavorative). Conseguentemente, l’INPS respingeva la domanda.
Il lavoratore si rivolgeva al nostro Studio e, dopo il rigetto dell’istanza amministrativa, presentava ricorso al Tribunale di Verona, che veniva accolto.
I requisiti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo sono tuttora fissati dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 182/1997, che distingue i lavoratori in tre gruppi richiedendo per gli stessi un diverso requisito contributivo minimo.
Più in particolare:
a) 90 contributi giornalieri annui per coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) 260 contributi giornalieri annui per coloro prestano a tempo determinato attività al di fuori delle suddette ipotesi;
c) 312 contributi giornalieri annui per coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Tale norma non è stata aggiornata dal legislatore con riferimento alla peculiare figura del lavoratore assunto con contratto intermittente.
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Secondo il Tribunale di Verona nel settore dello spettacolo i requisiti pensionistici per i lavoratori intermittenti sono identici a quelli richiesti per i lavoratori a tempo determinato.
L’originaria tripartizione fissata dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 182/1997 deve infatti essere interpretata alla luce della successiva introduzione nel nostro ordinamento del contratto di lavoro intermittente.
Tale istituto, da ultimo disciplinato dal d.lgs. 81/2015, prevede quale causa del contratto lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario in tutto e per tutto sovrapponibili ad una pluralità di contratti a tempo determinato che si susseguono nel tempo.
La natura peculiare del lavoro intermittente a tempo indeterminato rende tale contratto non riconducibile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed impone una interpretazione adeguatrice della normativa che fissa i requisiti minimi per il conseguimento della pensione che tenga conto delle caratteristiche proprie di tale tipologia contrattuale.
Pertanto, il lavoratore intermittente senza vincolo di disponibilità che abbia maturato nel corso degli anni il requisito minimo, previsto per il lavoratore a tempo determinato (attualmente fissato in 90 giornate annue), ha diritto alla pensione al pari del dipendente a tempo determinato.