
investigazioni private e licenziamento
La sentenza in commento è interessante perché risponde ad un interrogativo fondamentale: il datore di lavoro che intende servirsi di investigatori privati ai fini disciplinari a cosa deve fare attenzione? O, meglio ancora, quando i dati raccolti possono essere utilizzati per contestare al proprio dipendente i fatti accertati dall’investigatore?
La domanda merita di essere posta anche dal lavoratore dipendente perché, nel caso in cui i dati fossero raccolti in violazione della normativa privacy, gli stessi sarebbero inutilizzabili, con conseguente possibilità di rilevare la nullità della contestazione disciplinare.
Il focus della seguente riflessione è una specifica tematica privacy: è valido il licenziamento adottato a seguito di investigazioni private svolte da soggetti non indicati nel mandato conferito all’agenzia?
Per un approfondimento più generale sulla legittimità dei poteri di controllo del datore di lavoro sull’attività del dipendente si rimanda a https://arvassociati.it/controllo-sul-computer-aziendale-quando-e-legittimo/ e al commento alla sentenza Corte di Cassazione, sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732 in tema di controlli difensivi e fondato sospetto).
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente, motivato dal sospetto, e dal conseguente accertamento tramite investigatore privato, che lo stesso, durante l’orario di lavoro, in realtà non svolgesse l’attività che affermava di compiere.
Il lavoratore, infatti, era assegnato a mansioni di tecnico “sul campo”, stando sempre all’esterno dei locali aziendali, senza avere una specifica sede di lavoro, ed attestando personalmente i tempi e i modi di esecuzione dell’attività.
La società era in possesso di una serie di elementi che le facevano dubitare circa la corretta esecuzione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore e che la spingevano ad affidarsi ad un’agenzia investigativa.
Sulla base dei dati raccolti tramite gli investigatori privati, la società avviava un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, basando la contestazione disciplinare sui seguenti aspetti
All’esito del procedimento disciplinare, la società intimava il licenziamento per giusta causa.
Il dipendente impugnava tale licenziamento e il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Al contrario, la Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dalla società datrice di lavoro e, avverso tale decisione, il dipendente proponeva ricorso per Cassazione affidato a 12 motivi.
A trovare accoglimento, lo si anticipa già, saranno il quarto e il quinto motivo con i quali il dipendente:
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Questi, in sintesi, gli snodi salienti del ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte:
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il quarto e quinto motivo e dichiara nullo il licenziamento.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva incaricato una determinata agenzia di compiere le indagini investigative nei confronti del proprio dipendente.
Nel relativo mandato era inserita, da un lato, una clausola che autorizzava l’agenzia ad “avvalersi della collaborazione operativa di agenti” di un’altra società investigativa, e, dall’altro lato, un’ulteriore clausola che prevedeva di indicare specificamente i nominativi dei collaboratori esterni alla propria struttura cui fosse stato in concreto affidato l’incarico.
Tuttavia, nel caso di specie, l’indicazione dei nominativi degli investigatori cui era stato subappaltato l’incarico era stata del tutto omessa, con la conseguenza che i dati raccolti erano inutilizzabili.
Per comprendere le argomentazioni della Corte ed avere un quadro compiuto della vicenda, vanno tenuti a mente i seguenti riferimenti normativi:
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