
Un dirigente, sottoscriveva, dopo il licenziamento, un verbale di conciliazione con l’ex datore di lavoro in forza del quale l’indennità supplementare, riconosciuta a titolo di risarcimento nella misura massima prevista dalla contrattazione vigente, veniva esclusa da imposizione fiscale.
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si rivolgeva al lavoratore licenziato, chiedendogli una somma a titolo di imposte sull’importo corrisposto.
Il dirigente decideva di adire il Giudice Tributario, per ottenere il rimborso delle imposte a tale titolo versate.
Sia la Commissione Provinciale che quella Regionale condividevano le ragioni del dirigente: la somma riconosciuta a titolo di indennità supplementare non doveva essere tassata, perché non era stata erogata a titolo di lucro cessante.
La sentenza dalla CTR, tuttavia, veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, sul presupposto che nella motivazione non emergeva la specifica dimostrazione che l’erogazione della somma non fosse legata alla cessazione del rapporto di lavoro.
I Giudici di legittimità spiegavano infatti che il suddetto profilo di indipendenza fosse fondamentale, perché era proprio quello a determinare l’esclusione della tassazione.
Sul punto, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente (…), al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che l’erogazione stessa, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata delle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 15305 del 2009)”.
Scopri la nostra consulenza in materia di diritto del lavoro.
La CTR, con una nuova sentenza, ribadiva che le somme erogate al dirigente a titolo di indennità supplementare miravano a risarcire un pregiudizio non direttamente collegato al venir meno della percezione dei redditi a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro e metteva in luce gli elementi da cui era giunta a tale conclusione:
Secondo la CTR, i suddetti elementi, unitamente all’interpretazione della concreta volontà delle parti manifestata nella trattativa nonché agli atti posti in essere, inducevano a ritenere che le somme riconosciute al dirigente in sede conciliativa non dovessero essere tassate perché:
Contro tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria ricorreva nuovamente in Cassazione.
La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile.
Preliminarmente, i Giudici di legittimità ricordavano quanto statuito da Cass. n. 5108 del 2019, secondo cui “in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. lucro emergente)”.
Passando, poi, all’analisi dei motivi, la Suprema Corte dichiarava:
Scopri la nostra consulenza in materia di diritto del lavoro
Potrebbe interessarti anche: “Contributi non versati: l’Inps va chiamato in causa”