
Una dipendente di un istituto bancario rassegnava le proprie dimissioni e sottoscriveva un verbale di conciliazione con il datore di lavoro con il quale aderiva al Fondo di solidarietà, istituito con il D.M. n. 158/2000, per poter percepire l’assegno straordinario fino al momento del pensionamento per anzianità.
In un momento successivo la lavoratrice conveniva in giudizio il datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento dei contributi non versati, relativi al periodo compreso tra le dimissioni e il raggiungimento dell’età pensionabile.
A dire della ricorrente, il datore di lavoro avrebbe versato i contributi in misura inferiore rispetto a quanto in realtà dovuto, perché avrebbe determinato l’importo facendo erroneamente riferimento a voci fisse, anziché alla retribuzione annua.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda della lavoratrice, che decideva dunque di ricorrere in Cassazione.
Preliminarmente, la Suprema Corte rileva la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. L’oggetto della controversia era il pagamento dei contributi non versati all’Inps e, dunque, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio.
Secondo gli Ermellini, la qualifica dell’Inps come litisconsorte necessario è suffragata da argomenti logici e sistematici, desumibili da:
Il D.M. n. 158/2000 disciplina la c.d. contribuzione correlata, così denominata perché obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata, e non subordinata, quanto al suo verificarsi, né ad alcuna preventiva autorizzazione dell’Ente previdenziale né tantomeno ad alcuna valutazione del singolo assicurato circa l’utilità che gliene possa derivare ai fini pensionistici.
La richiamata normativa prevede l’istituzione presso l’Inps del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” e disciplina espressamente l’obbligo per il Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
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La Suprema Corte passa poi a sviluppare il suo ragionamento in termini più generali, indipendentemente dal fatto che, nel caso specifico, la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento della contribuzione correlata.
In sentenza gli Ermellini danno conto dell’esistenza, per un lungo periodo, di due diverse tesi in ordine alla necessità o meno di convenire in giudizio l’Ente previdenziale, qualora si controverta di contributi non versati.
Secondo un primo orientamento, l’Ente previdenziale è litisconsorte necessario nel processo in cui il lavoratore chiede la condanna del datore al versamento all’Inps dei contributi non versati (cfr. Cass. nn. 2452/1975, 2638/1976, 379/1989, 12946/1999). Infatti, l’Ente è:
Le Sezioni Unite n. 3678/2009 avevano accolto questa prospettazione. Pronunciandosi in tema di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia, le Sezioni Unite avevano affermato che ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell’INPS, perché:
Per un lungo periodo, una seconda e opposta tesi escludeva invece la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati (cfr. Cass. nn. 2684/1973, 66/1984, 442/1986, 72/1998,10377/2000, 3941/2004).
Secondo tale orientamento, il contraddittorio non dovrebbe essere esteso a tutti i soggetti del rapporto previdenziale nel caso in cui ad essere in contestazione fosse soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione fosse limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall’uno o dall’altro.
La pronuncia in commento sposa il primo dei due orientamenti affermando pertanto che l’Ente previdenziale è litisconsorte necessario in quanto:
l’obiettivo di non privare la decisione dell’unitarietà connessa all’esperimento dell’azione proposta nonché quello di evitare che la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio giustifica la partecipazione dell’Ente al processo.
Se il lavoratore chiede la condanna del datore al pagamento dei contributi non versati, ma omette di convenire in giudizio anche l’Inps, il Giudice dichiara la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
Tale nullità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e impedisce che possa essere svolta alcuna indagine in relazione alle condizioni dell’azione o alla fondatezza nel merito della domanda, perché queste possono essere trattate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati.
Nel caso di specie, le parti sono state pertanto rimesse avanti al primo Giudice affinché provvedessero alla instaurazione ex novo del processo, previa integrazione del contraddittorio.
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