
Spesso, nella prassi, accade che tra un soggetto che amministra una società e la società stessa si instauri un rapporto che presenta delle caratteristiche affini a quelle di un rapporto di lavoro subordinato. In tali ipotesi, si assiste ad un fenomeno per cui al rapporto di diritto societario si aggiunge un diverso e ulteriore rapporto, dal quale discendono importanti conseguenze.
Tra queste, le più rilevanti si esplicano in materia fiscale e previdenziale, nonché in relazione alle pretese retributive o risarcitorie che il soggetto chiamato a ricoprire entrambi gli incarichi – amministratore e lavoratore – potrebbe decidere di avanzare.
Il ruolo di amministratore, tuttavia, non sempre è compatibile con quello di lavoratore subordinato. Per verificare la cumulabilità dei due aspetti, bisogna seguire gli insegnamenti dettati dalla giurisprudenza, che, a più riprese, e da ultimo proprio recentemente, con sentenza n. 2487 del 27 gennaio 2022, ha avuto modo di guidare l’interprete all’interno delle varie fattispecie che si possono presentare nella realtà.
Non meno importante, inoltre, è il richiamo ai chiarimenti forniti dall’INPS sul punto.
L’orientamento giurisprudenziale in tema di compatibilità tra il ruolo di amministratore e l’instaurazione di un autonomo e diverso rapporto di lavoro si è consolidato già a partire dagli anni 90.
Già nel 1994 le Sezioni Unite, con sentenza n. 10680 hanno chiarito che il rapporto organico che lega l’amministrazione alla società non osta, in astratto, alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ove sussistano nel caso concreto i seguenti requisiti:
La prova della ricorrenza di tali condizioni dev’essere data dalla parte che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato e, dunque, dal lavoratore oppure dall’ente previdenziale o dall’agenzia fiscale.
Il ragionamento da compiere per vagliare la compatibilità tra il ruolo di amministratore e dipendente dalla società amministrata si snoda in due fasi: una prima fase “astratta” e una seconda “concreta”.
Innanzitutto si deve svolgere un’indagine di tipo astratto, perché vi sono alcune ipotesi in cui la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato è sempre esclusa.
La Suprema Corte ha analizzato diverse ipotesi:
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Una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione di un autonomo rapporto di lavoro subordinato tra società e soggetto che l’amministra, bisogna accertare se, in concreto, vengono svolte attività che esulano dal rapporto di lavoro societario e che presentano i caratteri tipici della subordinazione (v. Cass. n. 9723/2019).
Come è noto, il vincolo di subordinazione assume connotati diversi in relazione alle mansioni svolte e al profilo inquadramentale attribuito al lavoratore. Peculiare è il caso del rapporto di lavoro dirigenziale, ove il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili a tale figura apicale.
Sugli indici rilevatori della subordinazione, nell’ipotesi in cui il dirigente rivesta altresì il ruolo di amministratore della società assume rilievo anche l’orientamento formulato dall’ INPS, con messaggio n. 3559/2019.
L’Istituto, dopo aver ripercorso i principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia e precisato che il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari, precisa che ove risulti l’esercizio diretto e fortemente personalizzato della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica del Dirigente, è necessario, al fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris, rappresentato dalla specifica caratterizzazione delle mansioni svolte.
Conseguentemente, l’INPS, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene compatibili i due profili oggetto di indagine in presenza delle seguenti condizioni:
Con la sentenza n. 2487 del 27 gennaio 2022, la Suprema Corte analizza una fattispecie particolare, nella quale i membri del CdA erano lavoratori subordinati.
La Corte di Cassazione ha riscontrato anche in siffatta ipotesi la compatibilità del rapporto di lavoro subordinato con il ruolo di componenti del Consiglio di amministrazione, verificando in concreto l’ambito decisionale loro riservato dalla delibera di nomina.
Nella stessa era espressamente richiesta la necessaria decisione congiunta di entrambi per l’adozione delle principali scelte gestionali, comprese quelle relative al personale. Sulla base di tale aspetto, la Suprema Corte ha rilevato che nessuno dei due amministratori potesse, in assenza di una decisione congiunta, assumere decisioni gestorie sul proprio rapporto di lavoro.
Non essendo pertanto configurabile un effettivo potere gestorio in capo al singolo amministratore e dovendo le decisioni essere assunte dall’organo collegiale, si riteneva accertata, anche nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
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