
Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite statuiscono che l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, è comunque in grado di instaurare un valido procedimento, purché la citazione notificata venga tempestivamente depositata in cancelleria.
Le Sezioni Unite sviluppano il loro ragionamento richiamando la seguente normativa, che è bene preliminarmente ricordare:
Il debitore, ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme riferite ad un rapporto di locazione, anziché proporre opposizione con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. procedeva, entro i termini di legge, alla notifica dell’atto di citazione, provvedendo tuttavia alla relativa iscrizione al ruolo dopo che erano già decorsi 40 giorni alla notifica del decreto.
Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile perché tardiva.
Riteneva, infatti, irrimediabilmente superato il termine di cui all’art. 641 c.p.c., posto che la tempestività dell’azione doveva essere valutata con riferimento all’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, perfezionatasi alla data del deposito in cancelleria dell’atto di citazione erroneamente notificato.
L’opponente, soccombente in primo grado, ricorreva in appello:
La Corte d’Appello, pur ritenendo pregiudizialmente fondata la questione di diritto lamentata, rigettava comunque il gravame, perché l’appellante si era limitato a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza nemmeno chiedere l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
L’appellante soccombente ricorreva in Cassazione e l’originario ingiungente resisteva con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato con il quale contestava l’applicabilità dell’art. 4 D. Lgs 1 settembre 2011, n. 150.
L’intervento delle Sezioni Unite veniva determinato dalle difese formulate dal ricorrente incidentale, che deduceva come, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione la disciplina sul mutamento del rito contenuta nell’art. 4 D. Lgs n.150/ 2011.
La Suprema Corte prendeva in esame il ricorso incidentale condizionato dopo aver accolto i primi due motivi del ricorso principale, affermando che la Corte d’Appello avesse errato nel censurare la condotta dell’appellante per non aver riproposto alcuna questione di merito.
Secondo gli Ermellini, infatti, posto che la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, aveva deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, i motivi di appello non potevano concernere anche il merito della domanda, che non aveva formato oggetto della pronuncia.
Per esaminare le difese del ricorrente incidentale, era necessario per la Suprema Corte rispondere ad un interrogativo preliminare: qual è la natura del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo? Si tratta di un ordinario giudizio di cognizione o di impugnazione?
Il sorgere della domanda era determinato dal testo del richiamato art. 4 D. Lgs n.150/ 2011 di cui il ricorrente invocava l’applicazione e che espressamente parla di controversia che “viene promossa” in forme diverse da quelle previste dal medesimo decreto.
La questione era controversa e, pertanto, veniva assegnata alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, pur riconoscendo che nel dibattito scientifico era presente ancora chi affermava la natura impugnatoria del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, danno seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’opposizione ex art. 645 c.p.c. è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio.
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Le Sezioni Unite, inoltre, ritengono fondata la questione dell’inapplicabilità della disciplina sul mutamento del rito di cui all’art. 4 D. Lgs n.150/ 2011, nella considerazione che l’opposizione è regolata dal rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., in quanto relativa ad un rapporto di locazione di immobili urbani.
Secondo la sentenza in commento, infatti, il meccanismo di mutamento del rito di cui all’art. 4 co 5 D. Lgs 150/2011, opera unicamente con riferimento alle controversie promosse in forme diverse da quelle dei tre modelli processuali “semplificati” previsti dal decreto stesso e riferite a:
Non riguarda, quindi, le ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro o viceversa, restando tali fattispecie regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c.
Nelle fattispecie regolate dal rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., pertanto, la conversione dell’atto introduttivo erroneamente scelto avviene secondo il criterio di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., con la conseguenza che, nonostante l’errore sulla forma dell’atto, l’opposizione è tempestiva se, entro il termine stabilito dall’art. 641 c.p.c., la citazione viene depositata in cancelleria per l’iscrizione al ruolo. Non è invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte.
Ritiene, in altri termini, la Suprema Corte che a fronte dell’errore sulla scelta dell’atto introduttivo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono intendersi realizzati solo allorquando l’atto risulti idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale.
Ovvero, nel caso esaminato, nel momento del deposito e della conseguente iscrizione a ruolo dell’atto di citazione in opposizione precedentemente notificato.
L’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 156 c.p.c. in luogo dell’art. 4 D. Lgs n.150/ 2011 comporta dunque delle conseguenze pratiche fondamentali posto che:
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