
Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite risolvono interrogativi importanti:
Prima di analizzare le risposte della Suprema Corte, ripercorriamo brevemente la vicenda da cui ha avuto origine la pronuncia in commento.
Un avvocato veniva sanzionato all’esito di due distinti procedimenti disciplinari, poi riuniti, per aver apostrofato, nel corso di un colloquio con un cliente presso il proprio studio, un ex collega con espressioni sconvenienti ed offensive.
Tale comportamento colpevole emergeva da una registrazione che il cliente aveva effettuato nel corso del colloquio, senza che l’avvocato ne fosse a conoscenza, e che poi venina trasferita su un CD, successivamente utilizzato come prova in sede di procedimento disciplinare.
L’avvocato condannato decideva di ricorrere in Cassazione, rilevando, tra l’altro, l’inutilizzabilità della registrazione del colloquio, perché lesiva dei diritti di difesa nonché eseguita in spregio alle norme del Codice della Privacy.
La fattispecie in esame presenta profili di rilievo sia con riferimento al diritto penale che con la normativa dettata a tutela della privacy.
Le Sezioni Unite non accolgono la censura del ricorrente e riconoscendo come legittima l’utilizzabilità delle registrazioni fonografiche nel processo civile, richiamandosi anche agli insegnamenti della giurisprudenza penale.
A tali conclusioni pervengono facendo richiamo ai criteri indicati dalle Sezioni Unite Penali n. 36747/2003, distinguendo le registrazioni fonografiche tra presenti dalle intercettazioni. A partire dal 2003, la giurisprudenza penale è ferma nel considerare che, anche se eseguite clandestinamente, le registrazioni fonografiche di un colloquio non sono riconducibili alla categoria delle intercettazioni, se sono eseguite da un soggetto che partecipa al colloquio stesso o che comunque è ammesso ad assistervi.
La registrazione di un colloquio tra presenti non integra dunque un’ipotesi di intercettazione, ma costituisce, al contrario, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico di cui l’autore può legittimamente disporre, purché abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata.
Secondo l’orientamento ormai consolidato si può dunque affermare che non costituisce condotta penalmente rilevante registrare una conversazione, in quanto i partecipanti accettano il rischio che la stessa possa essere documentata mediante registrazione.
Le Sezioni Unite rilevano, inoltre, che il combinato disposto di cui agli art. 13, comma 5, lett. b e 26, comma 4 lett. c del D. Lgs. n. 196/2003(Codice della Privacy), nella versione vigente al momento dei fatti, non ostava all’utilizzo della registrazione del colloquio quale fonte di prova, anche se effettuata all’insaputa del soggetto registrato.
Più precisamente, tali norme stabilivano la legittimità del trattamento dei dati, anche sensibili, in tutti i casi in cui detto trattamento è esercitato:
La legittimità del trattamento non risulta scalfita neppure a seguito delle modifiche introdotte con l’approvazione del D. Lgs. n. 101/2018, con cui il legislatore ha adeguato la disciplina interna alla luce del Regolamento UE n. 679/2016.
Ed infatti i criteri sopra visti risultano pienamente conformi ai principi fissati dall’art. 5 del medesimo Regolamento, che stabiliscono i principi generali di minimizzazione e di limitazione della finalità del trattamento.
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Le Sezioni Unite, proseguendo nella disamina della fattispecie, precisano che le registrazioni fonografiche rientrano nella categoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e che, in quanto tali, la loro produzione in giudizio è ammissibile anche nel processo civile.
Ne consegue che, ai sensi della norma sopra richiamata, esse “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
In particolare, gli Ermellini spiegano che le registrazioni foniche, come quella di un colloquio, hanno efficacia probante se:
Anche con riferimento a tale fonte di prova la Corte precisa che “il formale disconoscimento deve avvenire in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
Tornando al caso di specie, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva, in sede disciplinare, né contestato in modo chiaro i fatti riprodotti dalla registrazione, né depositato documenti e prove di tenore contrario, da cui emergesse la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella prospettata in giudizio.
L’assenza di disconoscimento specifico della registrazione ha quindi comportato che il contenuto del colloquio doveva considerarsi provato ai fini di causa.
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