Con l’ordinanza n. 16402 del 10.06.2021 la Suprema Corte prende nuovamente posizione sulla risarcibilità del danno in conseguenza della accertata violazione della privacy.
I Giudici di legittimità, dando corretta applicazione alla normativa europea, hanno escluso il diritto al risarcimento invocato dal ricorrente in assenza della prova di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è a tal fine necessario accertare la serietà del danno e la gravità della lesione, nella considerazione che il danno non può derivare automaticamente dalla lesione dell’interesse tutelato, dovendosi piuttosto identificare nelle conseguenze di tale lesione.
Il ricorrente, vittima di un agguato, invocava in giudizio l’INPS contestando l’indebita divulgazione dei propri dati personali, riferiti alla sua intera vita lavorativa.
Si trattava, in particolare, di dati acquisiti in sede di indagine difensiva per dimostrare il possesso del porto d’armi da parte del ricorrente e che venivano prodotti poi dall’Istituto nel giudizio penale promosso nei confronti degli autori dell’agguato.
Il Giudice di merito, pur dando atto che tale trattamento dei dati fosse eccedente rispetto alla finalità per cui gli stessi dati personali erano stati raccolti, respingeva la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente specificato le conseguenze negative subite a seguito del trattamento illecito.
Non risultando la sentenza appellabile ai sensi degli art. 152 D. Lgs. n. 196/2003 e 10 D. Lgs. n. 150/2011, veniva quindi proposta impugnazione avanti la Suprema Corte.
Solo in casi particolari la violazione dei dati personali comporta conseguenze materiali dirette a carico dell’interessato (si pensi al furto delle credenziali bancarie e al conseguente “prelievo” di somme).
Nella maggior parte dei casi, invece, la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali incide sulla sfera immateriale della persona interessata dal trattamento illecito, producendo quindi un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento. È questo il caso, ad esempio, del danno alla reputazione derivante dalla divulgazione dei dati in un particolare contesto sociale.
Già con riferimento al previgente Codice privacy, gli Ermellini avevano delineato i principi per la risarcibilità del danno non patrimoniale, valorizzando a tal proposito il requisito della serietà e gravità della lesione quale condizione legittimante l’azione.
Secondo tale orientamento, quindi, non ogni lesione giustificava la pretesa risarcitoria, dovendo il Giudice valutare, in concreto, quali conseguenze e ricadute fossero poi derivate nella sfera non patrimoniale dell’interessato (in tal senso Cass. n. 17383 del 20.08.2020).
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha dato pertanto seguito al proprio orientamento precisando che la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ove cagioni all’interessato un danno non patrimoniale:
– determina la lesione di un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU;
– tale lesione non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno, dovendo il Giudice verificare l’effettiva gravità della stessa e, conseguentemente, la serietà del danno lamentato;
– sotto tale profilo è quindi necessario operare un bilanciamento tra la lesione accertata e il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., considerando conseguentemente tollerabile, e non risarcibile, la lesione minima di tale diritto;
– tali principi di diritto, enunciati in relazione alla previgente normativa (art. 11 e 15 Codice Privacy) abrogata dal D. Lgs. n. 101/2018, risultano operativi anche nella attuale vigenza del Regolamento Europeo 679/2016;
– in tal senso si deve fare riferimento all’art. 82 del Regolamento, che si pone in linea con l’abrogato art. 15 del Codice Privacy, nonché al Considerando 146, che individua nel principio di effettività, sotteso al Regolamento stesso, il criterio interpretativo della norma.
Scopri la nostra consulenza i materia di privacy ed IT compliance
Alla luce di tali argomentazioni la Suprema Corte ha quindi affermato il principio per cui la semplice violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali non può, di per sé sola, determinare la lesione ingiustificabile del diritto e comportare, in automatico, conseguenze risarcitorie a carico del responsabile.
È invece necessario che la condotta posta in essere offenda in maniera sensibile la portata del diritto stesso, superando il limite di tollerabilità della lesione minima fissato dal principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione.
Scopri la nostra consulenza in materia di privacy ed IT compliance
Potrebbe interessarti anche: “Cookie: le nuove Linee guida a tutela degli utenti“