L’ammissibilità della rimessione in termini, in caso di deposito telematico tardivo perché effettuato in attesa del compimento delle verifiche da parte della cancelleria, va vagliata con riferimento a due elementi: il contenuto del messaggio della terza pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito, e le indicazioni date dalla cancelleria stessa, in quanto tali elementi sono fonti di affidamento qualificato per la parte depositante (cfr. Cass., II sez., 18 ottobre 2022, n. 30514)
Il fatto
Un avvocato aveva depositato telematicamente presso il Tribunale un atto di citazione in opposizione ad un decreto ingiuntivo, ricevendo tre comunicazioni pec:
- Prima pec di “Accettazione”.
- Seconda pec di “Ricevuta di avvenuta consegna”.
- Terza pec relativa all’ “Esito dei controlli automatici di deposito”, con la seguente annotazione “L’atto di citazione depositato non è presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Dal momento che non riceveva la quarta pec, ovverosia quella relativa all’”Esito dei controlli manuali”, il difensore si recava in Cancelleria e veniva rassicurato sulla tempestività del deposito: ai fini del deposito, infatti, il riferimento da considerare, ai fini del deposito, era la seconda pec, ovverosia quella di “Ricevuta di avvenuta consegna”.
Oltre a ciò, la Cancelleria spiegava che c’erano dei ritardi nell’accettazione delle buste e consigliava all’avvocato di evitare un ulteriore deposito, per evitare una duplicazione di iscrizioni a ruolo.
Solo una volta spirato il termine per il deposito tempestivo dell’opposizione, il difensore riceveva dalla Cancelleria la quarta pec, contenente la comunicazione che la busta non poteva essere accettata a causa di errore fatale.
L’avvocato, allora, depositava istanza di rimessione in termini.
I Giudici di merito qualificano il comportamento dell’avvocato come inerte
Il Tribunale rigettava l’istanza di rimessione in termini e dichiarava improcedibile l’opposizione.
La Corte d’Appello confermava tale decisione e rilevava che il difensore aveva atteso inerte lo spirare del termine per il deposito “”nonostante fosse stato allertato dal sistema in ordine all’irregolarità del deposito”.
Secondo i Giudici di secondo grado, il difensore era stato edotto dell’anomalie, dunque, avrebbe dovuto rimediare tempestivamente.
Scopri la nostra consulenza in materia di diritto civile
Per la Cassazione, invece, deve essere concessa la rimessione in termini
La Suprema Corte riforma le decisioni dei precedenti gradi di giudizio.
Gli Ermellini spiegano che, nel caso di errore fatale nel deposito telematico, il presupposto della rimessione in termini, ovverosia il concreto verificarsi della causa non imputabile ex art. 153 comma 2 c.p.c., consta di due elementi:
- Il contenuto della terza Pec, relativa all’esito dei controlli automatici di deposito. Ciò che rileva, è, infatti, la tipologia di errore segnalato e le indicazioni date al depositante.
Nel caso di specie la seconda pec non solo diceva che “l’atto di citazione depositato non è presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio” ma era anche accompagnata dalla previsione per cui “sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
- Il comportamento tenuto dall’avvocato depositante.
Il difensore, non avendo ricevuto la quarta Pec, ovverosia quella relativa all’”Esito dei controlli manuali”, si era informato presso la Cancelleria, ricevendo delle rassicurazioni.
L’affidamento qualificato dell’avvocato
La Suprema Corte si focalizza, quindi, sugli elementi che ingenerano un affidamento qualificato in capo all’avvocato depositante.
La Corte spiega che la dicitura “sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” non permette di qualificare l’errore nel deposito telematico come irrimediabile (c.d. FATAL), ma, al contrario, ingenera un affidamento giustificato in ordine al tempestivo svolgimento da parte della Cancelleria delle verifiche e alla comunicazione del loro esito attraverso la quarta pec.
Legittimo, allora il comportamento dell’avvocato depositante che attende gli esiti delle verifiche anche oltre la scadenza del termine perentorio per il deposito.
Conclude, dunque, la Suprema Corte affermando che “La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (…) così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito».
Conseguentemente, è stata accolta l’istanza di rimessione in termini e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello.




