Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema dell’impugnazione delle delibere assembleari adottate in materia di ripartizione delle spese condominiali, distinguendo fra ipotesi di nullità e di annullabilità e analizzando i poteri di sindacato del Giudice nel procedimento di opposizione del decreto ingiuntivo fondato sulla delibera (cfr. SS.UU., 14 aprile 2021, n. 9839)
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
Nel 2021 le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere questioni di massima di particolare rilievo in materia condominiale.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un Condominio contro un condomino, con il quale veniva ingiunto il pagamento di un terzo delle spese dei lavori di rifacimento del lastrico solare. Il Condominio agiva in forza di una delibera assembleare che aveva ripartito le spese secondo quanto disposto dall’art. 1126 c.c. in quanto il condomino godeva dell’uso esclusivo del lastrico solare.
Il condomino debitore proponeva opposizione, che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale.
La decisione del primo Giudice veniva confermata anche in secondo grado. La Corte d’Appello rilevava infatti come la pretesa creditoria del Condominio trovasse fondamento in una delibera che non era stata impugnata e che risultava, come tale, non sindacabile in sede di opposizione.
La Cassazione, preso atto della sussistenza, in simili contenziosi, di un contrasto giurisprudenziale in tema estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché di distinzione fra delibere condominiali nulle e annullabili, demandava il relativo giudizio alle Sezioni Unite.
Nella pronuncia in commento venivano affrontati due aspetti:
- il primo, riferito alla possibilità di chiedere al Giudice, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, di accertare la nullità della delibera su cui l’ingiunzione si fonda;
- il secondo, riferito al tipo di invalidità (nullità/annullabilità) che colpisce le delibere dell’assemblea del Condominio che ripartiscono le spese per la gestione delle cose e dei servizi comuni in violazione di quanto disposto dalla legge agli artt. 1123 c.c. e ss.
L’invalidità della delibera può essere fatta vale anche davanti al Giudice dell’opposizione
Quanto al primo aspetto gli Ermellini ritengono che debba essere superato l’orientamento tradizionale, secondo cui il Giudice dell’opposizione dovrebbe limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare senza poter sindacare circa la sua validità, risultando tale analisi riservata al Giudice avanti al quale detta delibera fosse stata eventualmente impugnata con separato giudizio.
Le Sezioni Unite, dato atto del nuovo indirizzo giurisprudenziale, hanno quindi statuito che il Giudice dell’opposizione può pronunciare, anche d’ufficio, l’invalidità della delibera non solo se è determinata da vizi che comportano la nullità (cfr. Cass. Sez. II, n. 305/2016; Cass. Sez. II, n. 19832/2019), ma anche ove ne venga accertata la semplice annullabilità, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione consentendo al Giudice dell’opposizione di verificare anche la validità del titolo su cui l’ingiunzione si fonda.
L’oggetto dell’opposizione, pertanto, non può dirsi limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Non solo nullità: il Giudice dell’opposizione può indagare anche sull’annullabilità della delibera
Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite muove dall’art. 1137 comma 2 c.c., che disciplina il procedimento di impugnazione delle delibere adottate dal Condominio.
La norma testualmente dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Gli Ermellini rilevano che il legislatore non ha previsto alcuna riserva dell’esercizio dell’azione di annullamento ad un apposito giudizio a ciò destinato, concludendo che nel giudizio di opposizione l’opponente può contestare il diritto di credito azionato con il ricorso attraverso una domanda riconvenzionale di annullamento della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
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Come far valere l’annullabilità della delibera assembleare in un giudizio di opposizione?
I Giudici di legittimità chiariscono dunque che l’annullabilità può essere fatta valere:
– tanto in via d’azione, attraverso l’esercizio dell’azione di annullamento proposta “in via principale” con autonomo giudizio;
– quanto “in via riconvenzionale” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, entro il termine di 30 giorni previsto ex art. 1137 comma 2 c.c.
Al contrario, non è consentito far valere l’annullabilità in via di eccezione, in quanto la natura di ente collettivo del Condominio, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le delibere assembleari debbano valere (o non valere) per tutti.
Deliberazioni: quando sono nulle e quando annullabili?
Per comprendere se una delibera sia nulla oppure annullabile, le Sezioni Unite richiamano il criterio fatto proprio da una precedente pronuncia del 2005, la n. 4806, che distingueva fra “vizi di sostanza”, implicanti la nullità, e “vizi di forma”, da cui deriva l’annullamento.
Tuttavia, nella pronuncia del 2021, le Sezioni Unite evidenziano l’inadeguatezza di tali categorie, soprattutto con riferimento alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali. Sul punto, infatti, si era creato un contrasto.
Per un primo orientamento erano da considerarsi nulle solamente le delibere attraverso le quali venivano stabiliti o modificati a maggioranza, e non all’unanimità, i criteri di ripartizione delle spese comuni, in spregio a quanto previsto dall’art. 1123 c.c.; ove, invece, l’assemblea, nell’esercizio delle sue funzioni, avesse determinato in concreto la ripartizione delle spese in violazione dei criteri legali, la relativa delibera era meramente annullabile.
Per un secondo orientamento, invece, le deliberazioni adottate in violazione dei criteri normativi erano da considerarsi nulle per impossibilità dell’oggetto, anche se riferite alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, rilevano che dal testo dell’art. 1137 c.c. emerge un chiaro favor del legislatore per la stabilità delle deliberazioni della assemblea del Condominio, per cui si devono considerare annullabili non solo le deliberazioni che presentano vizi di forma, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza.
In particolare, le deliberazioni che violano i criteri di riparto delle spese
Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono:
- nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto se l’Assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, delibera a maggioranza – in astratto e per il futuro – criteri di ripartizione delle spese, contrari a quelli stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini;
- semplicemente annullabili, se l’Assemblea si limita a ripartire nel caso concreto le spese condominiali in modo tale da violare i criteri stabiliti dalla legge o in via convenzionale, perché una simile deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali valevoli per il futuro, né tantomeno è contraria a norme imperative.
In conclusione
I Giudici di legittimità rigettano il ricorso del condomino ingiunto, confermando la statuizione della Corte d’Appello risultando il dispositivo conforme a diritto. Nel caso di specie, infatti, la delibera sulla base del quale era stato pronunciato il decreto ingiuntivo era semplicemente annullabile, perché si era limitata a disporre la ripartizione tra i condomini di spese particolari nell’ambito delle attribuzioni riconosciute all’Assemblea.
Il ricorrente, tuttavia, non aveva esercitato l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137 c.c. e, pertanto, le sue difese non potevano essere accolte.
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