La comunione legale si scioglie per effetto della separazione dei coniugi e i beni passano in regime di comunione ordinaria, con la conseguenza che i creditori di uno solo dei due coniugi non possono aggredire la totalità dei beni originariamente rientranti nella comunione legale, ma solamente la quota del 50% (cfr. Tribunale di Velletri, sentenza 28 gennaio 2022 n. 193)
Il fatto
La vicenda riguarda il pignoramento di un immobile, acquistato direttamente dalla sola moglie in costanza di matrimonio, celebrato con comunione legale dei beni.
Successivamente, i coniugi si sono separati. Nel verbale di separazione veniva dichiarato lo scioglimento della comunione legale, per effetto dell’art. 191 c.c., nonché l’assegnazione, per volontà dei coniugi, del suddetto immobile ai figli.
Su tale immobile, qualche anno dopo, l’Agenzia dell’Entrate – Riscossione procedeva a trascrivere pignoramento ed avvio della procedura di vendita per i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell’ex marito, sul presupposto che l’esecutato fosse ancora titolare della piena proprietà dell’intero immobile.
All’ex moglie, formale intestataria del bene, veniva comunicato l’avviso di vendita immobiliare.
L’ex moglie, allora, ricorreva con opposizione di terzo al Giudice dell’esecuzione, contestando la legittimità del pignoramento, per essere il bene, in conseguenza della separazione, uscito dal regime di comunione legale e, quindi, non aggredibile per intero dai creditori dell’ex coniuge.
Il Tribunale si pronunciava nella contumacia dell’Agenzia opposta.
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Gli effetti della separazione dei coniugi sulla comunione dei beni
Il Tribunale si sofferma sugli effetti che il verbale di separazione produce sul regime patrimoniale dei beni dei coniugi, giungendo alla conclusione che l’immobile era da considerarsi intestato alla ex moglie opponente e di proprietà al 50% dei due coniugi separati.
Il ragionamento del Giudice si sviluppa partendo da due importanti considerazioni, legate agli effetti del verbale di separazione dei coniugi:
- il verbale di separazione, anche se indica l’”assegnazione” dell’immobile ai figli, non ha efficacia di immediato trasferimento del diritto di proprietà e, pertanto, in assenza di un atto di vendita/donazione con successivo atto notarile da parte dei genitori in favore dei figli, non ha alcun valore dispositivo, costituendo una mera promessa di trasferimento, cui deve seguire l’atto definitivo con effetto traslativo;
- il provvedimento di omologa della separazione o, in caso di separazione giudiziale, la sentenza dichiarativa della separazione, produce lo scioglimento ex lege, ai sensi dell’art. 191 c.c., del regime di comunione legale senza quote, che diviene comunione ordinaria.
Il provvedimento di omologa (o la sentenza dichiarativa della separazione) funge, allora, da spartiacque per la determinazione della proprietà dei beni.
Prima di esso, se i coniugi non hanno disposto diversamente all’atto di celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale dei coniugi è quello della c.d. comunione legale.
Sul piano pratico, questo significa che tutti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio diventano di proprietà di entrambi i coniugi per l’intero, senza che si possa parlare di quote, indipendentemente da chi ne abbia pagato il prezzo.
Ne consegue, dal punto di vista pratico che la proprietà del 50% dei beni della comunione della moglie e del 50% del marito rappresenta solamente una proprietà ideale, che non può essere oggetto di cessioni o di altri atti di disposizione. La definizione di tale quota è funzionale per poter determinale il valore che, nel caso la comunione si sciolga, verrà assegnato a ciascun coniuge.
Al contrario, la comunione ordinaria è una comunione per quote.
La separazione dei coniugi è una delle cause che, ai sensi dell’art. 191 c.c., comportano lo scioglimento della comunione legale. Dopo il verbale di omologa della separazione (o la sentenza dichiarativa), i beni cadono infatti in comunione ordinaria e ciascun coniuge può liberamente e separatamente alienare la propria quota, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei (cfr., sul punto, Cass. n. 8803 del 2017).
Se i beni sono in comunione ordinaria, i creditori possono aggredire solamente la quota di proprietà del debitore
Applicando tali principi, il Tribunale ha accertato la proprietà esclusiva del 50% dell’immobile in capo all’opponente ex moglie e ha disposto la riduzione del pignoramento alla sola quota del 50% di proprietà dell’esecutato ex marito.
Se i beni sono in comunione legale, i creditori possono aggredire l’intero bene senza che il coniuge non debitore possa opporvisi
Il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposte ove non fosse intervenuta la separazione tra i coniugi, rimanendo il bene in regime di comunione legale.
La questione è stata di recente affrontata anche dalla Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 13 maggio 2021 n. 12879) che, nel ribadire un principio più volte espresso in precedenti sentenze, ha affermato che poiché la comunione legale non è una comunione per quote, è consentito al creditore di pignorare l’intero, senza che il coniuge non debitore possa legittimamente opporsi al pignoramento, residuando in tal caso il solo diritto a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà di quest’ultimo.
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