Il termine usucapione viene spesso associato alle preoccupazioni del proprietario di perdere il proprio diritto di proprietà su un bene non utilizzato per effetto dell’uso che invece esercita un soggetto terzo.
Per sapere come comportarsi in situazioni simili, bisogna aver ben chiaro gli aspetti che di seguito andremo ad approfondire.
Innanzitutto, è fondamentale fare una prima ed importante precisazione: il diritto di proprietà non si perde per il semplice non uso.
L’imprescrittibilità è infatti uno dei caratteri del diritto di proprietà. Il proprietario è libero di scegliere di esercitare il suo diritto anche attraverso il non uso del bene, senza temere l’estinzione per prescrizione ossia senza temere che il diritto venga meno perché il bene non viene utilizzato per un certo lasso di tempo.
L’imprescrittibilità comporta, inoltre, che il proprietario possa utilizzare senza limiti di tempo gli strumenti che il Codice civile mette a disposizione per la tutela del diritto di proprietà. Si tratta delle c.d. azioni petitorie, quali, per esempio, l’azione di rivendicazione.
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Il semplice non uso del bene, allora, non deve preoccupare il proprietario. Problemi si pongono invece nel momento un soggetto terzo – estraneo al rapporto di proprietà – inizi ad utilizzare il bene, perché, in presenza di determinati presupposti, potrebbe usucapirlo.
Quando parliamo di usucapione, ci riferiamo al mezzo attraverso il quale un soggetto acquista la proprietà di un bene, per effetto del possesso protratto per un tempo determinato e, talvolta, di altri requisiti. Si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che, dunque, nulla ha a che vedere con eventuali precedenti proprietari.
L’imprescrittibilità del diritto di proprietà non impedisce che il bene possa essere da altri usucapito.
Sul piano pratico, discendono due conseguenze importanti:
Per interrompere l’usucapione, è necessario che il proprietario del bene ponga in essere determinati comportamenti, capaci di riaffermare il proprio diritto esclusivo.
L’atto interruttivo da compiere è determinato dall’atteggiamento del terzo possessore:
Non sono, invece, sufficienti una lettera di diffida o una messa in mora.