Il diritto a chiedere lo scioglimento della comunione è un diritto potestativo e, dunque, può essere esercitato anche senza il consenso degli altri partecipanti. Tuttavia, il processo di divisione segue delle strade diverse a seconda della tipologia dei beni che si vogliono dividere
Come nasce la comunione e come funziona
Prima di indicare cosa fare per poter dividere un bene comune è necessario chiarire alcuni aspetti che caratterizzano l’istituto della comunione.
Si parla di comunione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. È il caso, per esempio, della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi.
Le situazioni che possono portare alla nascita della comunione sono diverse:
- – la volontà della parti (c.d. comunione volontaria). Ad esempio due soggetti acquistano insieme un immobile e entrambi figurano come acquirenti nel contratto di compravendita;
- – un evento non legato alla volontà delle parti (c.d. comunione incidentale). Ad esempio due soggetti ricevono in eredità un bene;
- – la legge (c.d. comunione forzosa). Caso tipico è il condominio, in cui i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari sono comproprietari delle parti comuni dell’edificio, come, ad esempio, i cortili o le scale.
Il potere che ciascun partecipante alla comunione ha sul bene prende il nome di “quota”e, se non diversamente previsto, essa si presumono uguali.
Le quote permettono di determinare, in proporzione, la partecipazione dei comproprietari ai vantaggi e ai pesi della comunione. Se, per esempio, oggetto di comunione è un immobile sono vantaggi i canoni percepiti dal contratto di locazione mentre sono pesi le spese necessarie per la riparazione del bene.
L’uso della cosa comune, invece, non è “standard” e rapportato alla propria quota. Ciascun comproprietario, infatti, può servirsi della cosa comune con la maggior intensità possibile, traendone il maggior godimento. L’uso che il singolo comproprietario può fare della cosa comune – naturalmente – n on può però essere senza limiti perché deve porsi in necessaria relazione con il pari diritto degli altri comproprietari.
Ciò significa che sì, come appena ricordato, può servirsi della cosa comune ma:
- Non può alterarne la destinazione
- Non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
- Non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti.
Lo scioglimento della comunione
E’ possibile che un comproprietario voglia che si proceda con lo scioglimento della comunione. La prima norma che il codice civile dedicata a questa eventualità è l’art. 1111 c.c., che si apre disponendo che “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”.
Il diritto del comproprietario, allora, è un diritto potestativo: se egli decide di sciogliere la comunione, gli altri comproprietari non possono impedirlo e devono subire la sua decisione.
Il diritto a chiedere la divisione incontra, però, due limiti.
Un primo limite è di natura volontaria. Per evitare che la comunione venga sciolta poco dopo la sua costituzione, i comproprietari possono stipulare un patto di indivisione con il quale si obbligano a rimanere in comunione per un tempo determinato, che non può eccedere la durata di 10 anni.
Un secondo – fondamentale – limite attiene alla natura del bene: ci sono alcuni beni che per definizione sono indivisibili e, dunque, non soggetti a divisione. Il tema verrà approfondito nel successivo paragrafo.
La circostanza per cui il diritto a chiedere la divisione si qualifichi come potestativo porta con sé importanti conseguenze. Significa, infatti, che se i proprietari sono d’accordo si procede con la divisione – c.d. divisione volontaria – e che, parimenti, anche qualora non venisse raggiunto alcun accordo, si procede comunque ed in ogni caso alla divisione, c.d. divisione giudiziaria.
In quest’ultimo caso il soggetto che intende procedere con la divisione, ricorre, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, davanti al Giudice e cita in giudizio gli altri comproprietari, chiedendo lo scioglimento della comunione.
Le modalità con cui lo scioglimento avviene variano a seconda del bene oggetto di comunione.
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I beni che non possono essere divisi
Per evitare una visione parziale del tema, bisogna richiamare l’art. 1112 c.c. che dispone “lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate”. Esso rappresenta un’eccezione alla regola generale della divisione della comunione, posto a tutela della destinazione d’uso del bene.
Va poi richiamato l’art. 1119 c.c., in materia di condominio, che, in modo ancora più incisivo, dispone che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti in partecipanti al condominio”.
Come si procede allo scioglimento
Nel caso di divisione giudiziaria e, dunque, nel caso in cui i compartecipanti non abbiano autonomamente e volontariamente deciso come procedere con la divisione, il Giudice ha davanti a sé tre strade.
La prima è la divisione in natura, percorribile nel caso in cui il bene comune possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Per esempio, un immobile è comodamente divisibile se ciascuno dei comproprietari può avere una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio. Un esempio tipico di bene comodamente divisibile è un terreno.
Se, invece, il bene non è comodamente divisibile non ci può essere scioglimento.
Il bene, allora, viene attribuito al comproprietario che ne fa richiesta, con apposita istanza di attribuzione, così divenendo proprietario esclusivo, con liquidazione della quota agli altri.
Infine, se nessuno chiede l’attribuzione, si procede con la vendita all’asta del bene comune e il ricavato viene ripartito tra i comproprietari secondo le rispettive quote.
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