Spieghiamo cos’è un decreto ingiuntivo, quando il creditore può ottenerlo e cosa rischia il debitore
Che cos’è un decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è lo strumento che permette al creditore di recuperare il credito vantato nei confronti del debitore che si rifiuta di adempiere spontaneamente.
Non tutti i crediti, però, permettono la pronuncia di un decreto ingiuntivo, infatti, questo strumento può essere emesso solo se il credito ha ad oggetto:
- una somma liquida di denaro;
- una determinata quantità di cose fungibili;
- una cosa mobile determinata, di cui si richiede la consegna.
Inoltre, il diritto deve essere:
- certo, ossia puntualmente identificato (es: prestazione dovuta, soggetto creditore, soggetto debitore);
- liquido, ossia determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile:
- esigibile, ossia che la prestazione dovuta può già essere richiesta dal debitore.
Infine, e soprattutto, il credito deve essere fondato su prova scritta.
Se ricorrono queste condizioni, il creditore può ottenere la pronuncia di un decreto ingiuntivo, la cui “forza” è quella di essere un titolo esecutivo. La circostanza che il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo significa che può intraprendere un processo di espropriazione forzata contro il suo debitore.
Il decreto ingiuntivo è una soluzione molto efficace, perché viene emesso in tempi molto più celeri rispetto a quelli che richiede una normale causa davanti al Giudice secondo il rito ordinario. Infatti, viene emesso all’esito di un procedimento sommario, di cui il debitore ha notizia solamente dopo che il creditore si è già rivolto al Giudice e ne ha già ottenuto la pronuncia.
Cosa può fare, allora, il debitore a cui viene notificato un decreto ingiuntivo?
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Cosa può fare il debitore
Proprio perché il decreto ingiuntivo viene emesso senza che il Giudice abbia “ascoltato” il debitore, questi ha il diritto di difendersi e rappresentare al Giudicante la propria versione dei fatti.
Per farlo, può formulare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla sua notifica. Il termine di 40 giorni è fondamentale e va rispettato, pena l’inammissibilità dell’opposizione e la conseguente definitività del decreto stesso.
Con l’opposizione, che riveste la forma dell’atto di citazione, si apre un ordinario giudizio di cognizione, dove le parti sono “capovolte” nel senso che il debitore è l’attore del giudizio, ossia colui che lo inizia, mentre il creditore è il convenuto.
Nell’atto di opposizione il debitore indica la data dell’udienza di comparizione, che deve essere almeno 90 giorni successiva a quella in cui viene notificato l’atto al creditore (o 45 giorni, se il giudizio si svolge davanti al Giudice di pace).
Nel giudizio di opposizione, il Giudice procederà ad accertare l’effettiva esistenza del diritto di credito, ascoltando le difese delle parti e valutando le prove che ha a disposizioni (es: testimonianze, documenti, registrazioni, consulenze).
Se l’opposizione è fondata, il Giudice revocherà il decreto ingiuntivo e rimborserà le spese legali sostenute dal debitore.
Cosa cambia se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo?
Abbiamo visto che il debitore ha tempo 40 giorni per presentare opposizione. Solitamente, durante questo lasso di tempo, l’efficacia del decreto è “posticipata”, perché il creditore dovrà attendere 40 giorni prima di iniziare con l’espropriazione forzata.
Tuttavia, il discorso cambia quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo. In questo caso, infatti, il creditore può rivalersi immediatamente, senza attese, sui beni del debitore e notificare, insieme al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche l’atto di precetto, che è l’atto con cui prende avvio il procedimento di espropriazione forzata.
Il Giudice emette un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quando la prova dell’esistenza del credito è particolarmente solida perché si fonda, per esempio, su un assegno bancario, un documento sottoscritto dal debitore che dimostra il diritto del creditore oppure perché il creditore dimostra che da un tardivo pagamento deriverebbe un grave pregiudizio.
Inoltre, la provvisoria esecutorietà può essere concessa anche in sede di opposizione, se questa non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione.
Per tutelarsi, allora, il debitore deve tenere a mente due aspetti:
- se il decreto ingiuntivo notificatogli non è provvisoriamente esecutivo, non significa che la provvisoria esecutorietà non possa essere concessa in sede di opposizione;
- se il decreto ingiuntivo notificatogli è provvisoriamente esecutivo, viene notificato unitamente all’atto di precetto e, se entro 10 giorni non paga o comunque non fa quanto richiesto dal creditore, questo aggredirà i suoi beni con un procedimento di espropriazione forzata.
In quest’ultimo caso, il debitore dovrà chiedere, con l’opposizione, la sospensione dell’esecuzione provvisoria, che verrà concessa qualora ricorrano gravi motivi.




