Spieghiamo i rapporti fra ferie e malattia, cosa deve fare il lavoratore che si ammala prima o durante le ferie e come evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto
Ferie: cosa è importante sapere
Prima di analizzare i rapporti fra ferie e malattia, è indispensabile conoscere alcune importanti caratteristiche delle ferie.
Ferie e malattia si accomunano perché entrambe comportano la sospensione dell’attività lavorativa, ma sono molto diverse fra loro.
Quando si parla di ferie si fa riferimento al diritto irrinunciabile del lavoratore a godere di un periodo di riposo dal lavoro retribuito, così da poter “fare una pausa” dopo un anno di lavoro e reintegrare le proprie energie psichiche e fisiche.
Si tratta di un diritto fondamentale, tutelato dalla nostra Costituzione all’art. 36 co. 3, che statuisce in proposito l’impossibilità di rinunciarvi. Sul piano pratico questo significa che il lavoratore, entro determinati limiti fissati dalla legge, non può chiedere che le ferie gli vengano “monetizzate” ovverosia convertite in retribuzione.
Ciò vale, tuttavia, solamente quando il lavoratore ha avuto la possibilità di godere delle ferie e non ne ha fatto richiesta. Nel caso in cui, al contrario, il lavoratore non ha potuto esercitare il proprio diritto alle ferie o per volontà del datore oppure per eccezionali ed ostative necessità aziendali, gli verrà riconosciuta la c.d. indennità sostitutiva delle ferie non godute ossia gli sarà corrisposta una somma di denaro frutto della “conversione” in termini monetari del proprio diritto alle ferie.
Quando invece il lavoratore, come normalmente accade, fruisce del periodo di ferie, ha diritto a percepire la normale retribuzione, proprio come se stesse prestando la propria attività lavorativa.
Anche in caso di malattia, il lavoratore percepisce la normale retribuzione, ma con un’importante differenza per il datore di lavoro. Durante le ferie, infatti, è il datore a dover corrispondere la retribuzione. Al contrario, nella diversa ipotesi della malattia, è l’Istituto di previdenza – a determinate condizioni – a corrispondere il compenso al lavoratore e il datore è onerato di corrispondere un’integrazione.
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Rapporti fra ferie e malattia
La malattia che insorge durante il periodo di ferie sospende il decorso dello stesso.
Per capire bene i rapporti fra malattia e ferie, bisogna fare attenzione al momento in cui l’evento malattia si verifica.
Se l’assenza per malattia si verifica poco prima dell’inizio del periodo di ferie, questo non decorre ed il lavoratore va considerato in malattia, con la conseguenza che successivamente dovrà essere individuato un nuovo periodo di ferie.
Se la malattia insorge durante il periodo di godimento delle ferie, le ferie sono invece sospese e, finita la malattia il dipendente potrà godere delle ferie residue.
Fra le due ipotesi vi è una differenza fondamentale.
Nel caso di malattia insorta prima delle ferie, il lavoratore comunica al datore lo stato morboso attraverso l’invio del certificato medico e, in automatico, il periodo di ferie non inizia a decorrere.
Al contrario, nel caso di malattia insorta durante le ferie, il periodo di ferie non necessariamente viene sospeso. Oltre alla comunicazione da parte del lavoratore – che deve necessariamente essere tempestiva – rilevano la specificità degli stati morbosi e la loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
L’assenza per ferie, infatti, si converte in assenza per malattia dal momento in cui il lavoratore invia al datore di lavoro il certificato redatto dal proprio medico curante, a meno che il datore sia in grado di provare l’infondatezza della malattia, allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie.
Il periodo di comporto e le ferie
Il tema del rapporto fra le ferie e la malattia può essere ulteriormente approfondito, richiamando l’istituto del periodo di comporto.
Con il termine “periodo di comporto” si fa riferimento al totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. I contratti collettivi stabiliscono in proposito il numero massimo di assenza che il lavoratore può cumulare in un arco temporale predeterminato, superato il quale questi può essere licenziato per superamento del periodo di comporto.
È dunque utile sapere che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Così facendo, viene modificato il “titolo” dell’assenza, che non è più per malattia ma per ferie.
Il lavoratore deve presentare la relativa richiesta al datore in maniera esplicita prima del superamento del periodo di comporto. Il datore, da parte sua, nell’esaminare tale istanza, dovrà tener conto oltre che delle proprie esigenze organizzative anche del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare la perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, risultando di fatto tenuto a concedere il periodo di ferie richiesto, salva la dimostrazione della prevalenza in concreto delle esigenze aziendali.
Chi ha il potere di “decidere” le ferie
Da ultimo, qualche informazione su quante ferie possono essere fatte e quando devono essere godute.
La “quantità” ovvero sia il numero di giorni di ferie che spettano al lavoratore è stabilito dalla legge e dal contratto collettivo applicabile. Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Due settimane di ferie devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione e, se il lavoratore ne fa richiesta, devono essere consecutive. Le restanti due settimane, invece, devono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il potere di stabilire quando in concreto il lavoratore può assentarsi fa capo al datore di lavoro, Nella sua decisione, egli deve però tener conto non solo delle esigenze dell’impresa, ma anche degli interessi del prestatore subordinato.
Non è possibile per il lavoratore scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie. Se, infatti, il lavoratore decidesse autonomamente di sospendere la prestazione lavorativa, tale comportamento costituirebbe un’assenza ingiustificata, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari previste, fino al licenziamento.
Il lavoratore ha, ovviamente, il diritto a richiedere le ferie e anzi, come visto sopra, può essere anche tenuto a richiederle, pena l’impossibilità di godere del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
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