
dettaglio delle Corte di cassazione
Il patto di non concorrenza mira a contemperare due interessi contrapposti: quello del datore di lavoro, di salvaguardare il patrimonio immateriale aziendale (es: know-how, metodi di lavoro, clientela) nei confronti delle imprese concorrenti, e quello del lavoratore, di esplicare la propria professionalità e di non compromettere eccessivamente la propria capacità reddituale.
La validità del patto è subordinata alla presenza congiunta di determinati requisiti, fissati dall’art. 2125 c.c..:
La Cassazione, inoltre, ha ulteriormente specificato i criteri che devono essere osservati nella redazione del patto di non concorrenza (cfr. ex multis Cass., ord. n. 23418/2021 ):
Passando all’analisi della vicenda in esame, essa prende avvio nel 2000, allorquando una lavoratrice sottoscriveva un contratto di lavoro contenente un patto di non concorrenza. Da un lato, la lavoratrice si impegnava a rispettare il vincolo per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, e, dall’altro lato, la società datrice si obbligava a riconoscerle il compenso pattuito.
Nulla di diverso, dunque, dall’ordinario schema riconducibile alla disciplina di cui all’art. 2125 c.c., se non per l’apposizione di una clausola particolare.
Il suddetto patto, infatti, conteneva una clausola che prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di scegliere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se recedere o meno dal patto di non concorrenza.
In forza di tale clausola, pertanto, se il datore avesse deciso di recedere, il patto non avrebbe prodotto alcun effetto: la lavoratrice sarebbe stata libera di esercitare attività anche in concorrenza e il datore di lavoro non sarebbe stato tenuto a corrisponderle alcun compenso.
Nel 2005, in pendenza del rapporto di lavoro, la società datrice comunicava alla lavoratrice la volontà di recedere dal patto di non concorrenza, richiamandosi alla sopramenzionata clausola.
Nel 2011 il rapporto di lavoro si interrompeva. La società non corrispondeva alcun compenso alla lavoratrice per il rispetto del patto, sul presupposto che questo fosse stato posto nel nulla già sei anni prima.
La lavoratrice decideva dunque di agire in giudizio rivendicando il pagamento del compenso a tale titolo spettante.
I Giudici di primo e secondo grado riconoscevano la legittimità del recesso esercitato dal datore di lavoro e concludevano che nulla era dovuto alla lavoratrice a titolo di corrispettivo.
Secondo la Corte d’Appello, la legittimità della clausola sarebbe stata determinata dalle concrete modalità di esercizio del diritto di recesso.
La Corte spiegava che, se ci si fosse limitati all’analisi del solo dato letterale, la clausola – che attribuiva al datore il potere di recedere, al momento della cessazione del rapporto, dal patto di concorrenza – sarebbe stata certamente nulla per contrasto con norme imperative.
Nel caso concreto, però, la lavoratrice non aveva subito alcun sacrificio in relazione alla facoltà di riorganizzare il proprio futuro lavorativo, perché il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso ben sei anni prima della risoluzione del rapporto stesso.
Non essendovi la necessità di ristorare la compressione della libertà sofferta dalla lavoratrice, nulla le doveva essere dunque riconosciuto a titolo di corrispettivo.
La lavoratrice ricorreva in Cassazione.
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La Corte di Cassazione giunge a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dei primi due gradi di giudizio.
Il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia stato esercitato in costanza del rapporto di lavoro, chiarisce la Suprema Corte, non rileva. La clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la possibilità di risolvere il patto di non concorrenza è sempre nulla per contrasto con norme imperative.
Anche in tali ipotesi, pertanto, Il lavoratore ha sempre diritto al compenso, perché la sua libertà risulta in ogni caso compressa sin dal momento in cui il patto viene sottoscritto.
È da tale momento, infatti, e non da quando il rapporto di lavoro si interrompe, che il patto inizia a produrre i propri effetti, con la conseguenza che il successivo recesso del datore di lavoro è tamquam non esset e la relativa clausola è nulla.
Il tema non è stato toccato dalla pronuncia in commento, ma è spesso richiamato nei giudizi in tema di validità di patto di non concorrenza.
Se, infatti, può dirsi oramai consolidato l’orientamento che sanziona con la nullità la clausola che rimette all’esclusiva volontà del datore di lavoro il potere di scegliere se recedere o meno dal patto di non concorrenza, altrettanto non può dirsi per l’ipotesi in cui il medesimo patto contenga una clausola d’opzione, disciplinata dall’art. 1331 c.c.
In tale ipotesi, infatti, il patto non produce i suoi effetti immediatamente, ma solo in seguito alla manifestazione di volontà del datore di lavoro di esercitare l’opzione.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha in più occasioni considerato legittima la previsione di una clausola d’opzione in un patto di non concorrenza, purché la stessa preveda che l’opzione possa essere esercitata entro un termine ragionevole e, comunque, prima che il rapporto di lavoro si interrompa.
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