In caso di licenziamento e di successivo accordo transattivo permangono gli obblighi contributivi sulle somme dovute per legge a titolo di preavviso anche nel caso in cui le parti, in sede transattiva, abbiano concordato la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità economica sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932 )
La vicenda nasce dal licenziamento intimato ad oltre novanta dirigenti e dal riconoscimento agli stessi del diritto all’indennità di mancato preavviso. In un momento successivo, le parti si accordano e, a fronte del riconoscimento di un incentivo all’esodo, mutano la ragione del recesso. Sostituiscono così al licenziamento intimato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con espressa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
A fronte della richiesta da parte dell’Inps di adempimento degli obblighi contributivi sulle somme corrispondenti all’indennità di mancato preavviso, il datore eccepiva la sottoscrizione della scrittura privata, che aveva modificato il titolo di scioglimento del rapporto di lavoro, e la relativa rinuncia al preavviso dei lavoratori e alla conseguente indennità.
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto dell’ente di previdenza all’obbligazione contributiva.
Il datore di lavoro decideva quindi di adire la Suprema Corte.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo la non opponibilità dell’eventuale accordo transattivo sottoscritto tra datore di lavoro e dirigente rispetto agli istituti previdenziali, affermando pertanto il permanere della relativa obbligazione contributiva sulle somme dovute a titolo di preavviso.
“L’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d’opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti” ( cfr. Cass. sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932 )
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L’obbligazione contributiva, infatti, ha natura pubblicistica. Essa trova la propria fonte nella legge e matura automaticamente in conseguenza del licenziamento intimato. L’eventuale accordo transattivo intercorso tra datore di lavoro e lavoratore si colloca invece in una fase successiva e non è quindi idoneo ad incidere su un obbligo già sorto nella sfera di un autonomo e distinto rapporto assicurativo.
Il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi sull’indennità di mancato preavviso anche qualora, in un momento successivo al licenziamento, sottoscriva con il lavoratore una scrittura privata, che trasformi il titolo del recesso in risoluzione consensuale.
Il licenziamento comporta ex lege la nascita del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e la correlata obbligazione contributiva entra immediatamente nel patrimonio giuridico dell’Ente previdenziale.
Il titolare del diritto all’obbligazione contributiva è l’Ente previdenziale e il lavoratore non è dunque legittimato a rinunciarvi.
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