
Il Tribunale di Roma, con due decisioni pronunciate l’una a poca distanza dall’altra, ha chiarito se è possibile licenziare il dirigente nella vigenza del c.d. blocco dei licenziamenti, giungendo a conclusioni diametralmente opposte.
Come noto, l’art. 46 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, e più volte prorogato fino ad oggi, ha imposto ai datori di lavoro il divieto di licenziare i propri dipendenti per motivi economici e/o organizzativi ai sensi dell’art. 3 l. 604/66, a prescindere dalla dimensione occupazionale dell’azienda e dal numero di dipendenti.
Uno dei primi dubbi interpretativi sollevati dalla disposizione richiamata è stato quello della sua estensione o meno al licenziamento individuale del dirigente, per il quale non viene in rilievo il concetto di giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 l. 604/66, bensì il criterio della “giustificatezza”. Il licenziamento del dirigente attiene, all’evidenza, ad aspetti profondamente diversi da quelli che possono indurre il datore di lavoro ad interrompere il rapporto di lavoro con un lavoratore dipendente, in quanto maggiormente legati ad aspetti strategici ed economici.
Dal dato letterale dell’art. 46 e, in particolare, dal richiamo all’art. 3 l. 604/66, parrebbe potersi desumere che il c.d. blocco non si applichi ai licenziamenti dei dirigenti. Tuttavia, in un primo momento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 maggio 2020, aveva ritenuto applicabile anche ai dirigenti il divieto dei licenziamenti sancito dalla normativa emergenziale. Lo stesso Tribunale, però, con la recente sentenza del 19 aprile 2021, è tornato sui propri passi, aggiungendo, alla già richiamata interpretazione letterale della norma, un’ulteriore argomentazione, di tipo sistematico.
Secondo il Tribunale, il c.d. blocco ai licenziamenti dovrebbe essere considerato come una previsione inscindibilmente legata alla possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali. È grazie alla possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale, infatti, che l’impossibilità per il datore di lavoro di esercitare il proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro in presenza dei requisiti richiesti dalla legge è in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale. Non potendo i dirigenti accedere alla cassa integrazione guadagni, l’estensione agli stessi della disciplina dell’art. 46 condurrebbe ad una sicura violazione dell’art. 41 Cost.
Su questi presupposti, il Tribunale di Roma ha concluso per la legittimità del licenziamento intimato al dirigente.