• +39 045 8240458
  • info@arvassociati.it
Logo ARV AssociatiLogo ARV AssociatiLogo ARV AssociatiLogo ARV Associati
  • HOME
  • AREE DI ATTIVITÀ
  • STUDIO
  • BLOG
    • NEWS
    • COME FARE SE…
  • CONTATTI

Licenziare il dirigente ai tempi del Covid-19

  • Home
  • Blog
  • News Diritto del lavoro
  • Licenziare il dirigente ai tempi del Covid-19

Il c.d. blocco dei licenziamenti non si applica alla categoria dei dirigenti (Trib. Roma, 19 aprile 2021)

 

Il Tribunale di Roma, con due decisioni pronunciate l’una a poca distanza dall’altra, ha chiarito se è possibile licenziare il dirigente nella vigenza del c.d. blocco dei licenziamenti, giungendo a conclusioni diametralmente opposte.

Come noto, l’art. 46 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, e più volte prorogato fino ad oggi, ha imposto ai datori di lavoro il divieto di licenziare i propri dipendenti per motivi economici e/o organizzativi ai sensi dell’art. 3 l. 604/66, a prescindere dalla dimensione occupazionale dell’azienda e dal numero di dipendenti.

 

Licenziare il dirigente: le disposizioni normative

Uno dei primi dubbi interpretativi sollevati dalla disposizione richiamata è stato quello della sua estensione o meno al licenziamento individuale del dirigente, per il quale non viene in rilievo il concetto di giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 l. 604/66, bensì il criterio della “giustificatezza”. Il licenziamento del dirigente attiene, all’evidenza, ad aspetti profondamente diversi da quelli che possono indurre il datore di lavoro ad interrompere il rapporto di lavoro con un lavoratore dipendente, in quanto maggiormente legati ad aspetti strategici ed economici.

Dal dato letterale dell’art. 46 e, in particolare, dal richiamo all’art. 3 l. 604/66, parrebbe potersi desumere che il c.d. blocco non si applichi ai licenziamenti dei dirigenti. Tuttavia, in un primo momento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 maggio 2020, aveva ritenuto applicabile anche ai dirigenti il divieto dei licenziamenti sancito dalla normativa emergenziale. Lo stesso Tribunale, però, con la recente sentenza del 19 aprile 2021, è tornato sui propri passi, aggiungendo, alla già richiamata interpretazione letterale della norma, un’ulteriore argomentazione, di tipo sistematico.

 

Licenziare il dirigente: esclusione dal blocco

Secondo il Tribunale, il c.d. blocco ai licenziamenti dovrebbe essere considerato come una previsione inscindibilmente legata alla possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali. È grazie alla possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale, infatti, che l’impossibilità per il datore di lavoro di esercitare il proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro in presenza dei requisiti richiesti dalla legge è in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale. Non potendo i dirigenti accedere alla cassa integrazione guadagni, l’estensione agli stessi della disciplina dell’art. 46 condurrebbe ad una sicura violazione dell’art. 41 Cost.

Su questi presupposti, il Tribunale di Roma ha concluso per la legittimità del licenziamento intimato al dirigente.

Scopri la nostra consulenza sul diritto del lavoro

Related posts

Pensione: lavoratore intermittente senza vincolo di disponibilità
29 Aprile 2025

Pensione: identici requisiti per il lavoratore intermittente senza vincolo di disponibilità e il lavoratore a tempo determinato


Leggi di più
investigazioni private e licenziamento

investigazioni private e licenziamento

8 Giugno 2024

Investigazioni private e licenziamento


Leggi di più
Privacy e dati dei beneficiari delle polizze vita
17 Aprile 2024

Diritto degli eredi a conoscere i dati dei beneficiari delle polizze assicurative stipulate dal defunto


Leggi di più
Logo ARV Associati

Contattaci ora

045 8240458
  • → Diritto civile
  • → Diritto commerciale
  • → Diritto del lavoro
  • → Pubblico impiego
  • → Diritto sindacale
  • → Diritto previdenziale
  • → Diritto di agenzia e della distribuzione commerciale
  • → Privacy e IT compliance
  • → Lo studio ARV
  • → Contatti
  • → Privacy Policy
  • → Cookie Policy
Studio Legale ARV Associati 2024 - Stradone Scipione Maffei, 8 37121 Verona
Tel. 045 8240458 - email: info@arvassociati.it - P.IVA e C.F. 04526370236 - Credits
Cleantalk Pixel