
Il preavviso è un istituto comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato e trova espressa disciplina, quanto al rapporto di lavoro subordinato, nell’art. 2118 c.c.
Rappresenta uno strumento di tutela a favore della parte che, in un rapporto di lavoro, subisce il recesso esercitato dall’altra.
Esso assolve pertanto ad una duplice funzione che si specifica a seconda della parte che subisce il recesso:
Il datore di lavoro rinunciava formalmente al preavviso di dimissioni del dirigente, interrompendo anzitempo il rapporto senza corrispondere l’indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non lavorato.
Il dirigente dimissionario chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la suddetta indennità. Il datore si opponeva, ma i Giudici – sia di primo che di secondo grado – confermavano la legittimità del decreto attribuendo efficacia reale e non obbligatoria al preavviso con conseguente permanenza del diritto del soggetto recedente alla prosecuzione del rapporto per l’intero periodo previsto.
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.
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La Suprema Corte ribalta le precedenti decisioni.
Il ragionamento degli Ermellini muove da questo interrogativo: che efficacia ha il preavviso?
Sul punto si contrappongono due diversi orientamenti:
La Corte, richiamando la giurisprudenza formatasi a partire dal 2007 (cfr.cfr. Cassazione Civile – Sentenza n. 11740_2007), attribuisce al preavviso efficacia obbligatoria. Ne discendono due conseguenze pratiche fondamentali:
È importante precisare che in simili fattispecie possa sempre rinvenirsi nella contrattazione collettiva una eventuale norma di miglior favore che accordi una tutela maggiore per il dipendente.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte trovava applicazione il C.C.N.L. Dirigenti Industria che non contiene in tal senso alcuna norma di miglior favore rispetto alla disciplina legale di cui all’art. 2118 c.c.
A conclusioni opposte si sarebbe invece potuti pervenire, ad esempio, ove il rapporto di lavoro fosse stato disciplinato dal C.C.N.L. Commercio, tenuto conto del fatto che l’art. 254 dispone che se il datore di lavoro comunica al lavoratore dimissionario la rinuncia al preavviso, deve comunque corrispondergli la relativa indennità sostitutiva.
In conclusione, allora, la debenza o meno dell’indennità dovrà essere valutata facendo riferimento, oltre che agli insegnamenti della Suprema Corte, anche alla eventuale disciplina di maggior favore contenuta nella contrattazione collettiva di riferimento.
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