La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio all’indennizzo da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono in astratto tale qualità, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione. Se non diversamente disposto, a ciascuno dei beneficiari spetta una uguale quota dell’indennizzo assicurativo, senza che trovino applicazioni le regole in materia di successione ereditaria (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 aprile 2021, n. 11421).
Il fatto
Un uomo stipulava un contratto di assicurazione sulla vita in favore “degli eredi legittimi dell’assicurato”. Successivamente, moriva senza lasciare testamento.
La società di assicurazione liquidava, allora, l’indennizzo a favore degli eredi legittimi dell’assicurato: il fratello dell’assicurato e i quattro nipoti della sorella premorta dell’assicurato, suddividendolo in cinque quote uguali.
Il fratello del de cuius decideva quindi di convenire in giudizio la società di assicurazione, contestando la quantificazione delle quote. Nella sua prospettazione, egli, in applicazione delle norme in materia successoria, avrebbe avuto diritto alla metà dell’indennizzo, mentre ai quattro nipoti – subentrati per rappresentazione ex 467 c.c. nel luogo e nel grado della loro madre – sarebbe spettata la restante metà, da dividere fra loro.
Mentre il Tribunale rigettava le sue pretese, la Corte d’Appello accoglieva il gravame.
La soccombente società di assicurazione ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c. in materia di assicurazione a favore di terzo e di interpretazione dei contratti. Per la ricorrente, il beneficiario designato nell’assicurazione aveva acquistato un diritto proprio, che trovava la sua unica fonte nel contratto e che, di conseguenza, non poteva essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.
Il fratello del de cuius resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, assumendo che se effettivamente nel caso di specie non fossero applicabili le norme sulla successione e, in particolare, quelle sulla rappresentazione ex 467 c.c., allora i nipoti non avrebbero nemmeno potuto essere considerati quali “eredi legittimi” e, di conseguenza, non gli sarebbe spettato alcun indennizzo.
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Le questioni decise dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere:
- Se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi oppure se debba intendersi che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità.
- Se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede id liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.
- Se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dall’art. 1920, ultimo comma, c.c. imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.
Riassumendo, alla Sezioni Unite è stato chiesto di rispondere a tre domande:
- Come devono essere individuati i beneficiari? In astratto oppure in concreto?
- Cosa succede se l’assicurato, che ha stipulato un contratto in favore degli “eredi legittimi”, redige un testamento? C’è interazione?
- La ripartizione dell’indennizzo fra i beneficiari-eredi legittimi deve rispettare le norme dettate in materia successoria?
I contrasti giurisprudenziali
Le risposte fino ad allora offerte dalla giurisprudenza non erano univoche.
Fino all’intervento delle Sezioni Unite, infatti, si scontravano due orientamenti:
- Secondo un primo indirizzo, il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trovava fondamento nel contratto ed era da considerarsi autonomo, con la conseguenza che se beneficiari erano gli “eredi”, la loro qualità doveva essere accertata secondo i modi tipici di delazione dell’eredità, ma le quote di indennizzo spettanti dovevano, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, presumersi uguali, in quanto la fonte regolatrice del rapporto era il contratto di assicurazione, senza che entrasse in gioco la disciplina codicistica in materia di successione (cfr. Cass. n. 9388/1994; Cass. n. 25636/2018).
- Secondo un diverso indirizzo, invece, nel caso in cui nel contratto di assicurazione fossero stati individuati i beneficiari in ragione della loro qualità di “eredi”, si doveva presumere che le parti avessero voluto individuare i destinatari dei diritti facendo riferimento alle concrete modalità successorie e che l’attribuzione dell’indennizzo dovesse essere determinata in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto (cfr. Cass. n. 19210/2015).
I beneficiari – eredi sono coloro che risultano tali in astratto al momento dell’apertura della successione
Le Sezioni Unite spiegano che la generica indicazione quali beneficiari degli “eredi” implica che gli stessi debbano essere identificati con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal de cuius, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione.
Ne consegue che l’eventuale istituzione di erede per testamento, compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato quali beneficiari della polizza i propri “eredi (legittimi)”, non rileva: né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio ex 1921 c.c.
Questo perché l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa operano su piani totalmente diversi. Mentre il testamento è un atto mortis causa, la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita fuori è un atto inter vivos con effetti post mortem che comporta l’immediato acquisto di un diritto proprio.
Il beneficiario – erede è titolare di un diritto proprio, che non soggiace alle regole dettate in materia di successione
Le Sezioni Unite chiariscono che il rilievo per cui il credito attribuito per contratto agli “eredi (legittimi)” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione abbia natura inter vivos comporta che sia escluso che possano operare le regole sulla comunione ereditaria.
La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante ha la sola funzione di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non comporta che l’indennizzo debba essere ripartito fra i coeredi secondo le proporzioni della successione ereditaria.
Se gli eredi beneficiari sono più di uno, se non diversamente disposto, ai fini della divisione si applica la regola generale, di cui agli artt. 1298, comma 2, e 1101, comma 1, c.c. per cui le quote si presumono uguali.
In caso di premorte del beneficiario opera la rappresentanza.
Il beneficiario, come sopra chiarito, acquista un diritto iure proprio all’indennizzo. Se questi premuore allo stipulante, non si accresce la quota dei restanti beneficiari perché i suoi eredi subentrano nella sua posizione ex art. 1412, comma 2, c.c.
In questo caso, però, la titolarità dei vantaggi dell’assicurazione viene trasmessa quale diritto iure hereditatis, con la conseguenza che viene ripartito in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
La soluzione nel caso di specie
La Suprema Corte, applicando i principi di diritto sopra chiariti, conclude per la liquidazione dell’indennizzo in favore degli eredi in cinque quote uguali.
Precisano gli Ermellini che, nel caso di specie, non ha operato né la rappresentazione “successoria” ex art. 467 c.c., che, come visto, non si applica, né tantomeno la rappresentazione ex art. 1412, comma 2, c.c., dal momento che la sorella del de cuius era premorta ancora prima delle designazioni dei beneficiari. Il diritto all’indennizzo, dunque, ha fin dal momento dell’apertura della successione dello stipulante fatto capo ai nipoti, nella qualità di eredi legittimi.
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