L’esistenza di un comodato senza termine non implica necessariamente il potere del comodante di recesso ad nutum. Tale potere, infatti, può essere modulato dalle parti attraverso un accordo negoziale di natura atipica, che sottrae il recesso alla regola dell’esercizio discrezionale. Così facendo, il comodante potrà esercitare il potere di recesso unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti e, in caso di contestazione, sarà tenuto a dimostrare la loro esistenza (cfr. Cass., III sez., 09 aprile 2019, n. 9796)
Il fatto
Un Ente concedeva in comodato ad una Fondazione alcuni locali di sua proprietà. Nel contratto di comodato non era fissato alcun termine, ma era presente una clausola che faceva espressamente riferimento alle finalità culturali. In particolare, era previsto che se fosse venuto meno l’effettivo espletamento delle attività culturali della Fondazione, l’Ente avrebbe potuto recedere con effetto immediato dal contratto di comodato.
Dopo un paio di anni, l’Ente concedente notificava alla Fondazione una lettera di recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., con conseguente richiesta di rilascio dei locali occupati. Di contro, la Fondazione eccepiva che, sebbene nel contratto non fosse previsto un esplicito termine di durata, lo stesso fosse desumibile implicitamente dal riferimento operato con la clausola alle finalità culturali, così concludendo per l’illegittimità del recesso.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda del comodante, qualificavano il contratto come comodato precario ex art. 1810 c.c. e condannando il comodatario all’immediato rilascio.
La Fondazione ricorreva in Cassazione.
La disciplina tipica del contratto di comodato
Il ragionamento della Suprema Corte muove dall’analisi dell’istituto del comodato, ricordando che la disciplina positiva si articola in due modelli:
- comodato con prefissione di termine, che ricorre quando nel contratto è stabilito che la consegna della cosa avvenga per un tempo o per un uso determinato. In questo caso il comodatario è obbligato alla restituzione della cosa alla scadenza del termine convenuto;
- comodato senza determinazione di durata c.d. precario, che ricorre quando non è stato convenuto un termine e questo non risulta neppure dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata. In questo caso il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
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I requisiti del termine
Gli Ermellini si soffermano sull’elemento del termine che può essere previsto per la restituzione del bene in godimento.
La Suprema Corte spiega che la predeterminazione della durata del godimento non è un elemento essenziale della durata del contratto, ma che – ciò nonostante – un godimento che si prolunga nel tempo senza l’indicazione di un termine finale si pone in contrasto con il carattere di gratuità del negozio dal momento perché non è ipotizzabile un sacrificio illimitato del comodante.
Ciò chiarito, gli Ermellini affermano che il termine, qualora presente, deve rispettare dei requisiti ben determinati. In caso contrario, il contratto si qualifica come a tempo indeterminato e il comodante ha diritto di recedere ad nutum.
Il termine:
- non deve necessariamente sostanziarsi in un’indicazione temporale puntuale;
- può essere desunto dall’uso cui la cosa è destinata;
- può fare riferimento ad un evento che si verificherà molto lontano nel tempo, come avviene nel caso molto frequente della destinazione di un bene immobile ad abitazione del nucleo familiare;
- sebbene incerto nel quando, il termine non deve essere incerto nell’an. Se l’evento fosse incerto anche nella sua realizzazione, infatti, non dovrebbe parlarsi di termine, ma di condizione.
Conseguenza di tutto questo è che, se anche il termine finale possa essere determinato in funzione dell’uso cui la cosa è destinata, nel caso in cui l’uso non abbia in sé una durata predeterminata nel tempo, il rapporto si qualifica come a tempo indeterminato.
La declinazione atipica del comodato, con cui le parti modellano il potere di recesso del comodante
La Suprema Corte rileva che accanto ai due modelli tipici di comodato, è configurabile una sua declinazione d’indole atipica.
Un esempio è rappresentato dal contratto di comodato immobiliare con il quale le parti abbiano previsto che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel “caso che il comodante ne abbia necessità“. In tale ipotesi, il comodato è da intendere convenuto senza determinazione di tempo, ma con una peculiarità: l’apposizione del patto in forza del quale il potere di richiedere la restituzione (e dunque il recesso ad nutum) può esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell’immobile. Tale necessità dovrà essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata.
Sulla base di quanto precedentemente chiarito, in presenza di una clausola come quella menzionata, il comodato non è a termine, perché la verificazione della necessità che il comodante può addurre come motivo di rilascio è evento incertus an.
Come tutte le pattuizioni atipiche, spiega la Suprema Corte, anche il patto che modula il potere di recesso del comodante deve essere sottoposto al vaglio della meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c.
La soluzione del caso di specie
Nel caso di specie, la Suprema Corte riconduce il comodato sottoposto al suo esame allo schema atipico, perché le parti avevano espressamente vincolato l’efficacia del rapporto contrattuale al persistente espletamento delle attività culturali per le quali gli immobili erano stati concessi in prestito alla Fondazione.
Gli Ermellini concludono che il giudice di merito, nei casi in cui ricorrano pattuizioni simili, non può limitarsi a ricondurre il rapporto, sic et simpliciter, allo schema del comodato c.d. precario, ma deve altresì verificare che:
- la pattuizione (che, nel caso di specie, vincolava la risolubilità ad nutum del rapporto al venir meno dell’effettivo espletamento delle attività culturali della Fondazione) potesse ritenersi, in quanto esplicazione dell’autonomia negoziale dei privati riconosciuta dall’art. 1322 c.c., meritevole di tutela.
- verificare, in caso di contestazione dei presupposti per l’esercizio del potere di recesso, l’effettiva dimostrazione, da parte del comodante, del relativo ricorso.
Dal momento che, nel caso di specie, non era stata condotta una indagine simile, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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