Una società di persone stipulava un contratto di somministrazione relativo alla fornitura in via continuativa di caffè, prevedendo l’obbligo di ritiro di una determinata quantità minima di prodotto con cadenza mensile.
Il contratto prevedeva altresì una clausola che espressamente qualificava come grave inadempimento il mancato ritiro dei quantitativi minimi stabiliti dalle parti. Per dimostrare la serietà dell’impegno contrattuale, la società di persone corrispondeva una caparra confirmatoria.
Nel febbraio del 2012, un socio della somministrata cedeva la propria partecipazione societaria.
La somministrata non adempiva correttamente agli obblighi contrattuali e, così, nel febbraio 2013, la somministrante recedeva dal contratto e otteneva la pronuncia di un decreto ingiuntivo contro la società somministrata e i suoi soci, compreso quello che aveva in precedenza ceduto la propria partecipazione. Tale decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la richiesta di pagamento del doppio della caparra confirmatoria.
Il socio uscente proponeva opposizione contestando la pretesa di pagamento. Il Tribunale revocava il decreto affermando che, in proposito, non poteva essere invocata la responsabilità del socio uscente al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, perché la somministrante aveva comunicato il suo recesso in un momento successivo alla cessione della partecipazione societaria.
La somministrante ricorreva dunque in appello sul duplice presupposto che:
La Corte d’Appello rigettava il ricorso. I Giudici di secondo grado, pur accertando che la somministrata si era resa inadempiente anche nel periodo precedente alla cessione della partecipazione, ponevano l’accento sul fatto che solo successivamente all’uscita del socio la somministrante aveva contestato formalmente l’inadempimento, invocando la risoluzione del contratto e richiedendo la restituzione del doppio della caparra. Doveva pertanto escludersi la responsabilità del socio uscente.
La somministrante ricorreva in Cassazione.
Anche la Suprema Corte esclude la responsabilità del socio uscente, ma svolgendo un ragionamento parzialmente differente rispetto alla Corte territoriale.
I Giudici di legittimità sotto tale profilo hanno dunque precisato quale deve essere l’iter logico da seguire:
Centrale, allora, è il momento in cui la somministrante si avvale della clausola contrattuale che qualifica il mancato ritiro dei quantitativi minimi come grave ai fini della risoluzione del contratto o del recesso ex art. 1385 c.c..
Solo l’attivazione della clausola di cui sopra comportava la risoluzione del contratto e legittimava la richiesta di pagamento della caparra confirmatoria, risultando pertanto irrilevante a tal fine il precedente inadempimento.
Essendosi pertanto verificato l’inadempimento solutoriamente rilevante solo successivamente alla cessione della partecipazione, doveva ritenersi esclusa la responsabilità del socio uscente.
La Corte riconosce che, a fronte dell’inadempimento contrattuale, solo l’esercizio del diritto di recesso comporta l’obbligo di corrispondere il doppio della caparra confirmatoria, a nulla rilevando precedenti episodi di inadempimento non contestati.
Nel caso di società di persone è dunque errato il richiamo all’art. 2290 c.c. in tema di responsabilità del socio uscente ove la risoluzione del contratto per inadempimento si sia verificata successivamente alla cessione della partecipazione.
A diverse conclusioni si sarebbe potuti pervenire, secondo la Corte di Cassazione, se la ricorrente, anziché invocare l’art. 1385 c.c., si fosse avvalsa della generale azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. allegando, tra i diversi inadempimenti anche quelli verificatisi in data anteriore all’uscita del socio. In tale ipotesi si sarebbe infatti potuto parlare di responsabilità del socio uscente art. 2290 c.c.
In altri termini, la scelta di avvalersi della clausola ex art. 1385 c.c. rende irrilevante l’esistenza di un inadempimento anteriore, risalente ad un’epoca precedente allorquando il socio era ancora all’interno della società, dovendosi avere riguardo unicamente al momento in cui la società esercita il diritto di recesso.
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