Una società, convenuta in giudizio da un notaio che lamentava il mancato pagamento per l’attività professionale svolta, eccepiva la prescrizione presuntiva del debito, sostenendo che le prestazioni erano state interamente compensate, senza null’altro specificare.
Il creditore chiedeva ed otteneva l’ammissione del giuramento decisorio, con la seguente formula “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato al notaio (…) la somma complessiva di € (…) per compensi professionali (…)”.
Il debitore convenuto non compariva all’udienza fissata per l’assunzione del giuramento, adducendo, quale giustificato motivo ex Art. 239 c.p.c., l’erroneità del quesito formulato per non aver riprodotto, con riferimento alle modalità estintive dell’obbligazione, la tesi difensiva sostenuta da parte resistente.
Il Tribunale riteneva la mancata comparizione ingiustificata e accoglieva la domanda attorea.
Il debitore ricorreva in appello, lamentando che la formula del giuramento decisorio conteneva la tesi difensiva della parte che aveva richiesto il giuramento, anziché quella addotta dalla parte alla quale il giuramento era deferito.
Nelle prospettazioni offerte dalle parti, la modalità di estinzione dell’obbligazione era infatti diversa: compensazione, per il debitore, mancato pagamento degli importi richiesti, per il creditore.
La Corte d’Appello rigettava il ricorso. I Giudici di secondo grado chiarivano che la formula del giuramento decisorio deve comprendere la tesi del debitore concernente l’estinzione del debito solo nel caso in cui il debitore abbia specificatamente provveduto ad allegare la modalità puntuale della relativa obbligazione.
Nel caso di specie, invece, il debitore aveva descritto la modalità di estinzione del debito in modo impreciso e generico, limitandosi ad addurre di aver compensato il creditore per l’attività svolta senza ulteriormente specificare le modalità con cui detta compensazione aveva operato.
Correttamente, allora, nella formula del giuramento decisorio era stato utilizzato il termine generico “pagamento”, il solo in grado di includere tutte le forme di attribuzione di un’utilità patrimoniale come corrispettivo e capace, di conseguenza, di colmare la lacunosità dell’allegazione.
Il debitore ricorreva in Cassazione.
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La Suprema Corte conferma la decisione dei Giudici di merito. Anche gli Ermellini ribadiscono che il giuramento deve indicare le specifiche circostanze di pagamento solo se è stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta.
Nel caso di specie, la genericità della difesa ha determinato la Corte territoriale a ritenere ammissibile la locuzione “pagamento” in quanto “unica descrizione di una modalità estintiva dell’obbligazione in grado di sopperire, nel rispetto delle generiche argomentazioni difensive addotte sul punto dalla parte debitrice, alle carenze probatorie a quest’ultima imputabili”.
In conclusione, affinché la formula del giuramento decisorio indichi le specifiche circostanze del pagamento, è necessario che la tesi difensiva specifichi il modo in cui l’estinzione è avvenuta.
In un breve passaggio, la Suprema Corte ricorda che la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione di adempimento e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito. Per superarla, il creditore deve chiedere il deferimento al debitore del giuramento decisorio.
Ai sensi dell’art. 233, comma 2, c.p.c. la formula del giuramento decisorio deve essere chiara e specifica. L’apprezzamento della decisorietà o meno della formula adottata è rimesso al solo Giudice del merito e la Suprema Corte può pronunciarsi solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.