
mediazione obbligatoria
Il caso di specie era il seguente: un giudizio in materia di locazione, nel quale il locatore chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna del conduttore al rilascio del bene, era stato preceduto da una mediazione. Tuttavia, nel corso di tale giudizio, il conduttore esperiva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate a titolo di deposito.
Il Tribunale di Roma, allora, si chiedeva: trattandosi di materia soggetta a mediazione obbligatoria, è necessario procedere ad una nuova mediazione, nonostante fosse già stata esperita in relazione alla domanda principale?
La questione non era di agevole soluzione e prova ne è che il Tribunale decideva di servirsi del nuovo strumento introdotto dalla Riforma Cartabia, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., per investire direttamente le Sezioni Unite della Cassazione, motivando la propria ordinanza di remissione con la presenza di “gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento”.
Fino ad ora, infatti, i Giudici di legittimità non si erano espressi sulla specifica questione e le possibili soluzioni interpretative erano molteplici. Da un lato vi era chi sosteneva che l’onere di instaurare nuovamente il procedimento di mediazione facesse comunque sempre capo all’originario attore e che, se non avviato, l’intero giudizio sarebbe divenuto improcedibile. Dall’altro lato, vi era chi obiettava che l’onere di attivazione sarebbe ricaduto su entrambe le parti e che, in difetto, sarebbe risultata improcedibile la sola domanda riconvenzionale. Secondo poi un ulteriore orientamento, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, per il solo fatto di non essere stata introdotta dal convenuto già in sede di procedimento di mediazione sulla domanda principale.
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La Sezioni Unite fugano ogni incertezza, così statuendo “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
Questa soluzione è coerente con la finalità della mediazione obbligatoria come individuata dal legislatore. Scopo della mediazione è, infatti, quello di fare in modo che le controversie trovino rapidamente una soluzione in via stragiudiziale, senza appesantire le risorse pubbliche giurisdizionali.
Ne consegue, secondo gli Ermellini, che la mediazione obbligatoria e la relativa condizione di procedibilità non devono essere utilizzate per intralciare la giustizia, arrivando al punto tale da negare l’intervento giurisdizionale e pretendere che la mediazione sia attivata anche sulla domanda riconvenzionale.
Pertanto, quando viene esperita una domanda riconvenzionale in materia di mediazione obbligatoria, le parti non devono rivolgersi nuovamente al Mediatore.
Con questa pronuncia, inoltre, le Sezioni Unite pongono l’accento sul ruolo del Mediatore, che, nel corso del procedimento stragiudiziale, ha il delicato ed importante compito di esortare le parti a manifestare tutte le pretese che ritengono di vantare l’una nei confronti dell’altra, andando, quindi, a toccare anche richieste che nel futuro giudizio potrebbero essere fatte oggetto di domande riconvenzionali.
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