
La Corte di Cassazione è stata di recente chiamata a pronunciarsi su un caso di reiterazione di contratti di somministrazione a termine.
La pronuncia della Suprema Corte riguarda il ricorso presentato da un lavoratore, assunto in forza di sessantuno contratti a termine in somministrazione reiterati nel corso di tre anni.
Il lavoratore impugnava l’ultimo contratto chiedendo che venisse dichiarata la nullità di tutti i contratti succedutisi.
Il Giudici del merito, tanto di primo che di secondo grado, rigettavano la domanda del lavoratore, rilevando la decadenza dall’impugnazione ex art. 32, co. 4, lett. d), l. 183/2010 di tutti i contratti anteriori agli ultimi due (per i quali, invece, il termine di impugnazione dei 60 giorni non era ancora spirato).
Il lavoratore ricorreva dunque in Cassazione, lamentando la falsa applicazione del richiamato art. 32, in quanto il rapporto di lavoro, sebbene segmentato attraverso la reiterazione di contratti a termine, avrebbe dovuto intendersi come sostanzialmente unitario e dunque non si sarebbe configurata alcuna decadenza.
Secondo questa prospettiva, poi, la reiterazione dei contratti a termine avrebbe in ogni caso impedito la decadenza ex art. 2966 c.c., configurandosi come riconoscimento datoriale del del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
La Cassazione rigetta il ricorso e nega che l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto a termine in somministrazione possa esplicare i propri effetti anche nei confronti dei contratti precedenti.
“… Questa Corte ritiene che l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto) comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità…” (cfr. Cass., sez. lav., 26 aprile 2021, n. 11001)
La Corte precisa altresì che nell’ipotesi di contratto di somministrazione a tempo determinato il termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione è di sessanta giorni ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 e non di centoventi giorni ex art. 1 l. 92/2012 (ora 180 giorni ex art. 28 comma 1, D.lgs. 81/2015) Quest’ultimo è infatti invocabile in caso di rapporto di lavoro a termine instaurato dal lavoratore direttamente con chi fruisce della sua prestazione e non si applica al caso di somministrazione, in cui il rapporto è di tipo trilaterale.
La decadenza non è impedita dall’eventuale successione di contratti di somministrazione e il richiamo all’art. 2966 c.c. non è corretto. La norma dispone infatti che la decadenza può essere impedita solo dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
La reiterazione di contratti a termine, tuttavia, non configura un’ipotesi di fatto concludente con conseguente riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto.